Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto di Natale con le nuove limitazioni

di Redazione tecnica - 19/12/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Decreto-legge 18/12/2020, n. 172 cosiddetto Decreto di Natale

Con il nuovo decreto-legge, costituito dai seguenti 3 articoli:

  • Art. 1 - Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo
  • Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
  • Art. 3 - Entrata in vigore.

Il nuovo decreto legge è in vigore già da oggi.

Decreto di Natale: Spostamenti vietati

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione

Decreto di Natale: Zone rosse e zone arancioni

Nei giorni festivi e prefestivi del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e dell’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 (10 giorni) sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e, quindi, quelle relative alle zone definite rosse con la precisaione che sono, comunque, consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (4 giorni) si applicano, invece, le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono, altresì, consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Spostamenti verso abitazioni private

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, altresì, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Decreto di Natale: Attività commerciali

Nei giorni festivi e prefestivi del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e dell’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 (10 giorni) sull’intero territorio nazionale:

  • restano chiusi tutti i negozi, i centri estetici, i bar ed i ristoranti anche se restano consentiti l’asporto (sino alle ore 22) e le consegne a domicilio (senza restrizioni);
  • sono aperti i supermercati, i beni alimentari e di prima necessità, le farmacie e parafarmacie, le edicole, lr tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri ed i barbieri.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (4 giorni):

  • restano chiusi i bar ed i ristoranti anche se restano consentiti l’asporto (sino alle ore 22) e le consegne a domicilio (senza restrizioni);
  • sono aperti tutti i negozi sino alle ore 21,00.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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