Corte dei Conti e Stretto di Messina: Chiudere il contenzioso e ridurre i costi

16/01/2017

La Corte dei Conti ha pubblicato il 13 gennaio scorso la Deliberazione 28 dicembre 2016 n. 17/2016/G recante “La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”. Si tratta di 70 pagine suddivise in 8 capitoli con Tabelle ed Allegati. Nella sintesi della deliberazione è precisato che “La sottoscrizione, nel marzo 2006, del contratto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non fu condivisa dal Governo insediatosi all’inizio della XV legislatura (maggio 2006), mentre fu confermata, nei suoi effetti, dall’esecutivo che aprì la successiva (2008).

Nell’ambito di questa vicenda, si inseriscono la richiesta di danni del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009 - che fece seguito alla comunicazione della società Stretto di Messina, il 25 settembre 2007, di non poter dar corso alle prestazioni contrattuali - e l’accordo transattivo stipulato dalle parti nel 2009, con rimodulazione del diritto di recesso e nuove condizioni in precedenza non previste a favore della parte privata. Quest’ultima dichiarò il proprio recesso, invocando le favorevoli condizioni sottoscritte nel 2009, pur contestandone la parte pubblica la loro applicabilità, per assenza dei presupposti applicativi.

E’ intervenuto il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, per il quale la caducazione dei vincoli contrattuali comporta esclusivamente un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali e di un’ulteriore somma pari al 10 per cento di esse; ne è seguìto un rilevante contenzioso, tuttora in corso, tra la società concessionaria e le parti private.

A seguito dello scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013.

Nel corso degli anni, la concessionaria ha richiesto, nei confronti delle amministrazioni statali, per le proprie pregresse attività, più di 300 milioni. Il conflitto che ne è derivato contrasta con i principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede di contenzioso è destinato a tornare agli azionisti pubblici, dopo l’estinzione della società.

Peraltro, non risultano iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - oltre a quelle di resistenza in sede giudiziaria - per por fine al contrasto con la concessionaria.

L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante.

Si impongono iniziative volte a rendere più celere la liquidazione della concessionaria, dal momento che, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie con le parti private si protrarranno ancora per un lungo periodo e la sopravvivenza della società ha comportato una costosa conflittualità fra entità che dovrebbero, al contrario, agire all’unisono nel superiore interesse del buon andamento amministrativo.

E’ significativa la difficoltà, da parte delle strutture ministeriali, nel riappropriarsi delle proprie competenze dopo la soppressione della Struttura tecnica di missione, circostanza che ha limitato, in parte, le verifiche della Sezione.”

In allegato la Deliberazione 28 dicembre 2016 n. 17/2016/G

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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