#CuraItalia e Liquidità: dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali

di Redazione tecnica - 17/04/2020

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia) e del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Italia), sono entrati in vigore i provvedimenti relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario sono stati disposti dall'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del #CuraItalia e dall'art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia vivile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) del Decreto Liquidità.

Con la circolare 16 aprile 2020, n. 10/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative relative al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

Processo tributario, il rinvio delle udienze

Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio

In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali. La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione

Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la Circolare, anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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