DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

09/05/2008

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione n. 1856 depositata in segreteria il 22 aprile scorso, interviene sul problema dell’avvilimento precisando che i concorrenti, anche in mancanza di specifiche prescrizioni nel bando di gara, possono ricorrere, comunque, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all’avvalimento parziale verticale.
I giudici, infatti al punto 2.2 del dispositivo hanno precisato che quanto disposto dall’art. 49, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso”) costituisce eccezione al sistema; il quale consente - in ogni caso e a prescindere da specifica previsione del bando - al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione a una specifica gara di lavori, servizi e forniture, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo) ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA altrui (art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006).
Viene precisato, anche, che il bando di gara può prevedere, con riguardo ad appalti di particolare natura o importo, che il ricorso all’avvalimento sia limitato soltanto ai requisiti economici o a quelli tecnici, oppure all’integrazione di un preesistente requisito tecnico o economico già in possesso dell’impresa avvalente in misura o percentuale indicata dal bando.

Per altro, anche gli artt. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE, nonché l’art. 54, par. 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami e senza alcuna limitazione, “la sola condizione essendo quella di permettere all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto”.

A cura di Paolo Oreto


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