DETRAZIONE 55% PANNELLI FOTOVOLTAICI

21/05/2008

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 207/E di ieri 20 maggio, interviene su un problema legato alla possibilità di beneficiare della detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici e per l’eventuale manodopera ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con la cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

Il contribuente cha ha presentato l’interpello ritiene di poter usufruire della detrazione del 55 per cento previsto per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto (comprese le tegole), ai costi di acquisto dei pannelli fotovoltaici ed ai costi di manodopera, avendo conseguito, ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 precisando che tale detrazione del 55 per cento sarebbe incompatibile esclusivamente con la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e, pertanto, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarebbe possibile beneficiare anche degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 emanato in attuazione del decreto legislativo n. 387 del 2003.

L’Agenzia delle Entrate, invece, dopo aver puntualizzato cosa prevedono l’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 387/2003 e l’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006, nel precisare che le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto l’una, mediante l’erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l’altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei Consumi è dell’avviso che i differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse non possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l’aspetto tecnico prima ancora che giuridico.

In definitiva, quindi, laddove l’intervento di riqualificazione energetica realizzato sull’edificio abbia conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nel decreto 19 febbraio 2007 così come modificato dal decreto del 7 aprile 2008, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 esclusivamente per le altre spese sostenute per la riqualificazione energetica (costi di isolamento del tetto, manodopera) mentre potrà beneficiare, in riferimento ai costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico, della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo previsti dall’articolo 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

A cura di Paola Bivona


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