Ddl Semplificazioni: meno adempimenti e procedure più snelle

05/07/2013

Tra promotori e fautori del "ddl Semplificazioni", approvato al Consiglio dei Ministri n. 10 dello scorso 19 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le principali semplificazioni di natura fiscale contenute all'interno del disegno di legge e a cui sono seguite altre misure per la sburocratizzazione delle procedure.

In particolare, le nuove misure sono state illustrate lo scorso 3 luglio, nel corso di una conferenza stampa a Roma, dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Luigi Casero, dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal Vice Direttore Vicario, Marco Di Capua. Tra gli interventi di maggior interesse, da segnalare le semplificazioni in arrivo per ciò che riguarda lo Spesometro e le comunicazioni sui contratti di leasing e noleggio, che viaggeranno in un unico modello, così come le operazioni black list. L'onda lunga delle semplificazioni investe anche il versante dei servizi online, con il Cassetto fiscale, il canale Civis che apre le porte al 36 ter e l'F24 che allarga il suo bacino di tributi. Questi interventi, tutti di "taglio" amministrativo, si aggiungono alle misure contenute nel Disegno di legge semplificazioni come, ad esempio, i nuovi importi aggiornati (75mila euro di attivo per i parenti in linea retta) per presentare la dichiarazione di successione o l'eliminazione del "riaddebito" in fattura delle spese di vitto e alloggio dei professionisti.

Di seguito il dettaglio delle principali semplificazioni.

Semplificazione: le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni
Le società tra professionisti, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo che viene attribuito ai soci per trasparenza. In pratica la modifica normativa estende a questa categoria il medesimo trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti.
Regola pre-semplificazione
Fino a oggi, l'articolo 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 consentiva il costituirsi di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplinava il relativo regime fiscale. Lo stesso articolo affermava il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo poteva essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda poteva essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato.

Spesometro
L'intervento di semplificazione riguarda le operazioni interessate, i dati da comunicare, le modalità e la tempistica di invio. Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:
  • le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo;
  • l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento.
Facilitazioni in arrivo anche per il settore del leasing e del noleggio: a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello in uso per lo "Spesometro".

Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura
Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Dichiarazione di successione da presentare solo se l'attivo supera i 75mila euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta
Si allarga la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco. Aumenta a 75mila euro, infatti, il valore "soglia" dell'attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, per chi la presenta diventa più facile allegare la documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva
Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche per l'Iva e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini Iva si allinea così a quella delle imposte dirette.
Regola pre-semplificazione
Fino a oggi la detrazione d'imposta ai fini Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore ai 25,82 euro. Ai fini delle imposte sui redditi, in base all'articolo 108, comma 2 del Tuir, sono interamente deducibili le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

Semplificazione: un'unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d'imposta e gli interessi in conto fiscale
Basta un'unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi maturati. Il contribuente non è più costretto quindi a presentare due richieste separate e gli interessi vengono liquidati e pagati dall'agente della riscossione contestualmente all'erogazione dei rimborsi.
Regola pre-semplificazione
Il contribuente doveva presentare un'istanza separata al fine di ottenere il pagamento degli interessi maturati sui rimborsi.

A cura di Gabriele Bivona


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