Decreto Rilancio 2020: previsto esonero temporaneo dei contributi ANAC per tutte le procedure di gara

di Redazione tecnica - 21/05/2020

Decreto Rilancio 2020: come richiesto dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 ha confermato l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (CIG).

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: da quando a quando

Entrando nel dettaglio, l'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: il comunicato del Presidente ANAC

La misura inserita nel decreto Rilancio 2020 è stata favorevolmente accolta dal Presidente dell'ANAC Francesco Merloni che con il Comunicato 20 maggio 2020 ha ricordato che la nuova disposizione è stata prevista in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 289 dell'1 aprile 2020, precisando che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

  • le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;   
  • gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Decreto Rilancio 2020 ed esonero temporaneo contributi Anac: le precisazioni dell'ANAC

Il Comunicato dell'ANAC precisa anche che:

  • a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi di gara;
  • per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta;
  • per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta;
  • la data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio;
  • restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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