Decreto Sostegni, prorogata la cassa integrazione

di Redazione tecnica - 24/03/2021

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale 22/03/2021, n. 70) detta al Titolo II disposizioni in materia di lavoro, rendendo operativa la possibilità di nuove settimane di cassa integrazione.

Decreto Sostegni e Cassa integrazione

Entrando nel dettaglio, con l’articolo 7 rubricato “Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale” e con l’articolo 8 rubricato “Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”, il Decreto Sostegni interviene per rendere operativa la possibilità di nuove settimane di cassa integrazione.

L’articolo 8, costituito da 14 commi, definisce le necessarie disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori con:

  • cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali prorogata fino al 30 giugno 2021;
  • cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza “Covid” fino al 31 dicembre 2021;
  • proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021;
  • blocco dei licenziamenti al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (industria ed agricoltura);
  • blocco dei licenziamenti al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (terziario).

Qui di seguito vengono dettagliatamente esaminati i 14 dommi del citato articolo 8.

Comma 1 - 13 settimane di cassa integrazione

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 - cd. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Comma 2 - 28 settimane di cassa integrazione in deroga

Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. “Cura Italia”) da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Comma 3 - Termine decadenziale presentazione domande

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, alla fine del mese di aprile

Comma 4 - Pagamento diretto da parte dell’INPS e termine decadenziale

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Comma 5 - Domande di trattamenti salariale e trasmissione dati

Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 8 del decreto-legge la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

Comma 6 - Integrazioni salariali con pagamento diretto INPS o da parte delle imprese

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell’INPS.

Comma 7 - Fondi di solidarietà alternativi

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - Cassa integrazione lavoratori agricoli

Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali).

Comma 9 - Blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021

Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Comma 10 - Blocco dei licenziamenti sino al 31 ottobre 2021

Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID- 19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Comma 11 - Non operatività del blocco dei licenziamenti

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Introduce, infine, un meccanismo di flessibilità che consente di utilizzare le eventuali economie per l’erogazione di successivi trattamenti.

Comma 12 - Limiti di spesa

Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di CISOA, demandando all’INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Comma 13 - Eventuali economie

Il comma 13 specifica inoltre che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 dell’articolo 8 del decreto-legge e dall’articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020 (12 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga; novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di CISOA), ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Comma 14 - Copertura finanziaria

Il comma 14 individua oneri gli oneri e reca la copertura finanziaria.



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