Decreto Sviluppo: Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
13/07/2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 di ieri 12 luglio 2011 è stata
pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia. ".
Sempre sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione.
Soffermiamo la nostra attenzione sugli articoli 4 e 5 del decreto-legge così come modificato dalla legge di converione; detti articoli sono rubricati rispettivamente "Costruzione delle opere pubbliche" e "Costruzioni private" e dettano importanti modifiche, il primo al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al Regolamento di attuazionecdi cui al D.P.R. n. 207/2010 entrato in vigore compiutamente lo scorso 8 giugno ed il secondo al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare con l'articolo 4 sia al fine di garantire un più efficace sistema di controllo che per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
Con l'articolo 5, invece, per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
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Sempre sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione.
Soffermiamo la nostra attenzione sugli articoli 4 e 5 del decreto-legge così come modificato dalla legge di converione; detti articoli sono rubricati rispettivamente "Costruzione delle opere pubbliche" e "Costruzioni private" e dettano importanti modifiche, il primo al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al Regolamento di attuazionecdi cui al D.P.R. n. 207/2010 entrato in vigore compiutamente lo scorso 8 giugno ed il secondo al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare con l'articolo 4 sia al fine di garantire un più efficace sistema di controllo che per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
- viene fissato un limite alla possibilità di iscrivere "riserve";
- viene introdotto un tetto di spesa per le "varianti";
- viene contenuta la spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
- viene ridotta la spesa per gli accordi bonari;
- viene stabilito l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
- vengono innalzati i limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
- vengono innalzati i limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
- viene inserito un disincentivo per le liti "temerarie";
- viene esteso il campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
- viene introdotto un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
- viene istituito nelle Prefetture un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
- viene stabilito che l'individuazione, l'accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare venga effettuato mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- viene esteso il criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- vengono stabiliti controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
- vengono tipizzate le cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
- viene razionalizzato e semplificato il procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("legge obiettivo");
Con l'articolo 5, invece, per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente le seguenti modifiche:
- viene introdotto il "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- viene sestesa la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- viene tipizzato un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
- viene stabilito che la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- viene stabilito che per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
- viene statuito l'obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- viene esclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- viene stabilita l'emanazione di una legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane con un termine fisso per eventuali normative regionali;
- vengono fissate modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.
A cura di Paolo
Oreto
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