Destinazione Italia e APE, obblighi e sanzioni per compravendite e locazioni

21/02/2014

Con l'approvazione definitiva del Senato alla Legge di conversione del D.L. n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia), si è conclusa l'ennesima modifica all'impianto normativo che regolamenta la certificazione energetica degli edifici in Italia.

Riportiamo, di seguito, un'analisi condotta dal Centro Studi di Confedilizia (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia) sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed, in particolare, sugli obblighi e le sanzioni previste in caso di compravendita e locazione degli immobili.

1. Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono "rendere disponibile" al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'"attestato di prestazione energetica" (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio).
2. In caso di compravendita, l'attestato deve essere consegnato all'acquirente.
3. In caso di locazione, l'attestato deve essere consegnato al conduttore.
4. In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o "locatario" (recte: locatore) deve fornire "evidenza" della futura prestazione energetica dell'edificio e produrre l'"attestato di prestazione energetica" entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
5. Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita "apposita clausola" con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
6. In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell'attestato di prestazione energetica.
7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
8. In caso di compravendita, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9 In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l'omessa dichiarazione (da raccogliere in "apposita clausola") o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro.
11. In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l'omessa dichiarazione (da raccogliere in "apposita clausola") comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro - max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni.
12. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, "il responsabile dell'annuncio" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata