Detrazioni 55%: per gli impegni scritti entro il 14 marzo 2010 valgono i vecchi valori di trasmittanza

16/03/2010

Ai fini dell'accesso alla detrazione del 55%, tra l'1 gennaio e il 14 marzi 2010 valgono sia i nuovi (D.M. 26 gennaio 2010) che i vecchi (D.M. 11 marzo 2008) valori di trasmittanza degli infissi. Lo ha affermato l'ENEA, consultatasi con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di una richiesta di un contribuente che aveva acquistato nel mese di febbraio degli infissi osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, chiedeva a quale valore di trasmittanza si doveva attenere, a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni.

L'Enea ha chiarito il dubbio del contribuente, affermando che il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1 gennaio 2010. Dunque, i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra l'1 gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, è possibile applicare la vecchia disposizione con i valori di trasmittanza più ampi, a patto che vi siano impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.

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A cura di Ilenia Cicirello


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