Detrazioni del 36% per il box pertinenziale anche con bonifico in lieve anticipo

17/01/2011

Nel caso di acquisto di un box pertinenziale in cui il pagamento avviene tramite bonifico disposto lo stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa, è applicabile la detrazione del 36%, in presenza, chiaramente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2011 in riferimento alle richieste di chiarimento sulla detraibilità del 36 per cento, prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, per l'acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

L'Agenzia era, in realtà, già intervenuta in materia con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002. Con la risoluzione del 2008 era stato specificato che non possono accedere all'agevolazione in questione i contribuenti che abbiano sostenuto la spesa prima del rogito notarile e senza aver registrato un preliminare di vendita, necessario ad accertare l'esistenza del vincolo pertinenziale, al momento del pagamento, come richiesto dalla Legge n. 449/1997. È stato, dunque, precisato che, qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box.

Con la risoluzione del 2010, l'Agenzia ha aggiunto che in caso di assenza di preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l'agevolazione non essendo riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Mentre, nell'ipotesi in cui il bonifico sia effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

In definitiva, se al momento del pagamento il box non è stato ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.

A cura di Ilenia Cicirello


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