Detrazioni fiscali e Bonus facciate: online la piattaforma 2020 per l'invio della documentazione all'ENEA

di Redazione tecnica - 27/03/2020

Tutto pronto per l'invio all'Enea della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L'Enea ha, infatti, messo online la piattaforma 2020 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti "ecobonus" e/o "bonus casa" con fine lavori nel 2020. La nuova piattaforma, raggiungibile dalla home page del portale enea.it, dovrà essere utilizzata per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. Per cui, per tutti gli interventi conclusi tra l'1 gennaio e il 25 marzo 2020, si avrà tempo fino al 23 giugno per l'invio della documentazione.

Bonus facciate: cos'è

Ricordiamo che la nuova detrazione fiscale è stata prevista per il 2020 dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) e prevede un bonus fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ha anche stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono accedere alla detrazione fiscale gli immobili ubicati nella:

  • Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nella:

  • Zona C - include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
  • Zona D - comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
  • Zona E - sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
  • Zona F - include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

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Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili

Come detto, gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La guida messa a punto dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su:

  • grondaie
  • pluviali
  • parapetti
  • cornicioni

Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con:

  • chiostrine
  • cavedi
  • cortili
  • spazi interni
  • smaltimento materiale
  • cornicioni

ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: quali sono le spese ammissibili

Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative:

  • all'acquisto materiali
  • alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
  • all'installazione di ponteggi
  • allo smaltimento del materiale
  • l'Iva
  • l'imposta di bollo
  • i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Bonus facciate: come fare i pagamenti

Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono obbligatoriamente pagare le spese che vogliono portare in detrazione mediante bonifico bancario postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento.

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Bonus facciate 2020: i documenti da conservare

I documenti da conservare sono:

  • le fatture
  • le ricevuta del bonifico
  • le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
  • la domanda di accatastamento, per immobili non censiti
  • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
  • il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile

Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche:

  • l'asseverazione di un tecnico abilitato
  • l'attestato di prestazione energetica (APE)

In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate con tutto il dettaglio della detrazione fiscale bonus facciate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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