Dipartimento VV.F.: Chiarimenti sulle deroghe di prevenzione incendi

03/05/2016

Il Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno con la circolare n.3272 del 16 marzo 2016, avente come oggetto “chiarimenti sulle procedure di deroga” interviene su alcune  discordanti  interpretazioni  sull'istituto  della deroga di cui all'art.7 del D.P.R.151/2011 che si ritiene opportuno chiarire. Si tratta, in particolare di alcuni aspetti legati all'istituto della deroga di prevenzione incendi in caso di attività rientranti o meno nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, oppure che siano regolamentate o meno da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica. Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

Nella circolare è ricordato che l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ", conosciuto anche come codice di prevenzione incendi, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe e che, in atto, il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga.

Ferme restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore  regionale  dei  vigili  del fuoco al pronunciamento  sull'istanza di deroga il Dipartimento ha formulato le seguenti direttive:

  • per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
  • per le attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
  • per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;
  • per le attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 ( ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): i VVF riportano un caso specifico. Quello del titolare dell'attività scolastica che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015. A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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