Direttore lavori e Condominio: dalla Cassazione le responsabilità

15/03/2012

Il professionista nominato direttore dei lavori per i lavori di manutenzione di un edificio condominiale, pur non essendo l'esecutore materiale dei lavori, deve garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera.

Questo è in sintesi il contenuto della sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012, con la quale la Sezione II della Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un professionista contro la condanna di risarcimento dei danni in solido con un'impresa in favore di un condominio nel quale aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori. In particolare, a seguito di delibera assembleare un condominio aveva deciso l'esecuzione di interventi di manutenzione della facciata dell'edificio, nominando l'impresa esecutrice dei lavori ed il professionista per l'incarico di direzione dei lavori. Durante la fase di esecuzione, vengono sollevate delle contestazioni in merito al regolare svolgimento degli interventi e il condominio decide di far causa all'impresa ed al professionista. La causa è decisa con una condanna in solido tra l'impresa ed il professionista che decide di appellarsi in Cassazione.

I giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso, precisano che "il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera".

La Cassazione ha, dunque, affermato che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori incaricato dal condominio vi è anche l'accertamento che l'opera commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva. Per cui il direttore dei lavori pur non essendo l'esecutore materiale dell'opera, deve fare tutto affinché la stessa sia correttamente eseguita.

Ciò detto, l'attività del professionista si concreta nella sorveglianza dell'esecuzione delle opere in conformità con il capitolato ed il progetto e non richiede una presenza continua e giornaliera sul cantiere. Il professionista ha, dunque, l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera.

A cura di Ilenia Cicirello


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