Durc: Circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero per la pubblica amministrazione

05/06/2012

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno, recentemente, emanato due circolari sul Documento unico di regolarità contributiva, rispettivamente la circolare 1 giugno 2012, n. 12 e la circolare 31 maggio 2012, n. 6 i cui testi vengono allegati alla prsente notizia.

Nelle due circolari che sono successive alle ultime notivà legislative introdotte dal decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, vengono date interessanti indicazioni in riferimento all'acquisizione d'ufficio del durc, alla non autercificabilità dello stesso, alla possibilità per i privati, in taluni casi, di continuare a chiederlo ed alla necessità che a rilasciare il Durc siano solo le Casse Edili abilitate.

Nella circolare il Ministero del Lavoro, confermando l'esclusione dal campo di applicazione della tutela della privacy delle persone giuridiche, ha chiarito che anche le Casse Edili abilitate potranno accedere alle informazioni concernenti le richieste di Durc ed i contenuti dei Durc conservate dagli Istituti (Inps e Inail).
Il Ministero del Lavoro, nella circolare, invita le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del Durc; riprendendo, poi, quanto già precedentemente affermato, ricorda che eventuali certificazioni rilasciate dalla Casse edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.
Nella circolare è stata, anche, evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto lo stesso possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato.
La regolarità contributiva non può essere ritenuta autocertificabile in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarità contributiva è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.

Fermo restando le novità in materia di acquisizione d'ufficio del Durc, in entrambe le circolari è stata evidenziata la possibilità per i privati di continuare a richiedere il Durc per specifiche procedure purché sul certificato venga apposta la dicitura il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
. Il Ministero per la semplificazione ha sottolineato la necessità che, negli appalti pubblici, al fine di evitare ritardi nei lavori e nei pagamenti alle imprese, la pubblica amministrazione proceda a richiedere il Durc in tempi rapidi.
Sulla scia del processo di dematerializzazione, entrambe le circolari confermano la necessità che l’acquisizione del Durc avvenga mediante i canali informatici, abbandonando le modalità cartacee e che gli istituti procedano al rilascio esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

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A cura di Gabriele Bivona


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