Durc: dal 2 settembre invio solo via PEC

19/07/2013

Invio Durc esclusivamente via PEC. Dal prossimo 2 settembre le richieste di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

Come previsto dall'art. 31 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" le richieste presentate da Stazioni Appaltanti, Enti aggiudicatori, SOA e imprese, dovranno contenere il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o quello del consulente. Casse Edili, INPS e INAIL potranno recapitare il DURC esclusivamente tramite PEC all'indirizzo specificato in fase di richiesta.

In un recente comunicato la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha sottolineato i vantaggi dell'invio via PEC (riduzione dei tempi di consegna, diminuzione dei rischi di falsificazione, riduzione dei costi per gli enti gestori, etc.) e rilevato come "l'eventuale necessità di una trasmissione del Durc - ricevuto dall'impresa via PEC - a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi) sia superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata".
Il CNCE ha fatto presente che con l'apposizione sul DURC del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, è assicurata la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda le semplificazioni in materia di DURC apportate dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 ricordiamo:
  • l'acquisizione d'ufficio del DURC per ciò che riguarda gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti (o subappalti) pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) e il pagamento delle prestazioni. In particolare, il DURC deve essere dunque acquisito d'ufficio per via telematica per:
    • la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
    • l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che afferma che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
    • la stipula del contratto;
    • il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
    • il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
  • inadempienze contributive: Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
  • validità del DURC: 180 giorni dalla data di emissione. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico;
  • DURC irregolari: ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Ilenia Cicirello


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D.L. n. 69/2013