Durc: dall’Inps chiarimenti sul concordato preventivo

17/08/2015

La direzione centrale dell’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). In particolare, con il Messaggio 6 agosto 2015, n. 5223 è entrata nel dettaglio di ciò che riguarda il rilascio del Durc in caso di concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps, e dell’obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi.

A) Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”, ha stabilito che in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge” (art. 5, co. 1).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già con nota del 21 aprile 2015, nel riconsiderare quanto in precedenza disposto con l’interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, aveva ritenuto di specificare che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (tale norma stabiliva che la regolarità contributiva venisse attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative).
Al riguardo il predetto Dicastero aveva precisato che la condizione per il rilascio del DURC regolare fosse correlata alla circostanza che il piano prevedesse l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge (cfr. messaggio Inps n. 002835 del 24 aprile 2015).
Ciò in quanto già con il deposito ex art. 161 L.F. è possibile effettuare una valutazione del piano concordatario circa i termini e le modalità di soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura.
Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine al decreto citato in premessa, con riguardo all’accertamento della regolarità nelle ipotesi di procedura di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F., ha avuto modo di ulteriormente precisare che ove il piano concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge dell’Inps, dell’Inail nonché di quelli di pertinenza delle Casse edili ovvero la retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti dovranno attestare l’irregolarità in quanto, in tale ipotesi, non ricorre la condizione dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, co. 1, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015.
Con la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’Istituto ha chiarito inoltre che, intervenuta l’omologa del concordato nel rispetto della predetta condizione dell’integrale soddisfazione dei crediti Inps, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti dal piano, il sistema di verifica automatizzata fornirà l’esito di irregolarità che sarà reso disponibile con il documento denominato Verifica regolarità contributiva.
Nelle more della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2015, n. 125, e successivamente alla citata nota del 21 aprile 2015, sono stati posti all’attenzione degli Istituti casi nei quali, in presenza di un piano che non prevedeva l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, è intervenuto il decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.
I profili evidenziati sono stati sottoposti dall’Inps in accordo con l’Inail alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con nota del 21 luglio 2015, sulla base del parere espresso dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti.
In particolare, con la predetta nota, superando i profili di incertezza venutisi a determinare per effetto dell’accostamento della condizione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 alla previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e assistenziali privilegiati (cfr. interpello n. 41/2012), il Ministero vigilante, afferma, in via definitiva, l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio.
In tale ambito, nel citato parere è stato evidenziato che, in considerazione della circostanza che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 L.F.), può verificarsi in concreto che il decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F. non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio.
Per queste ragioni è stato specificato che, anche qualora i crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.
Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.
Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.

B) Obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi.
La descrizione dell’orientamento ministeriale rappresenta l’occasione per ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza dei creditori. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 178, co. 4, L.F., la mancata espressione del voto equivale a consenso con conseguente possibile pregiudizio per il recupero dei crediti dell’Istituto.
Si evidenzia in proposito che l’unica ipotesi per l’Istituto di accettazione del pagamento parziale dei propri crediti contributivi è quella prevista dalla circolare n. 38 del 15 marzo 2010 (cd. transazione sui crediti contributivi), emanata in attuazione dell’art. 182-ter L.F. e del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 agosto 2009.
L’espressione di voto contrario compete al Direttore della sede provinciale nel cui ambito il procedimento è incardinato, il quale è tenuto comunque ad operare in coordinamento con il competente Agente della Riscossione che, nel corso dell’adunanza dei creditori, ove i crediti risultino tutti interamente in gestione presso il medesimo Agente, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore della sede secondo quanto sopra specificato.
Il predetto Direttore, nel corso dell’adunanza, potrà farsi rappresentare dall’avvocato della sede.
Resta fermo che, qualora i crediti risultino in carico presso sedi diverse, la sede presso la quale si svolge il procedimento dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre sedi affinché, entro il termine previsto per l’esercizio del diritto di voto, possa essere definito puntualmente il valore dei crediti di pertinenza dell’Istituto.
Laddove, pur a fronte dell’espressione di voto sfavorevole, il concordato venga omologato, dovrà essere attivato il procedimento disciplinato dall’art. 183 L.F per ottenere la piena soddisfazione dei propri crediti proponendo reclamo contro il decreto di omologazione alla Corte di Appello.
La regolarità dovrà essere attestata anche nelle more della definizione dell’eventuale reclamo di cui al predetto art. 183 L.F.
Il Ministero ha comunque precisato, nel citato parere del 21 luglio 2015, che, successivamente all’omologazione del concordato, qualora risulti il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’adempimento dei crediti previdenziali nel piano omologato, gli Istituti devono dichiarare l’irregolarità contributiva stante la previsione di cui all’art. 186, co. 3, L.F. che disciplina la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
La circostanza del mancato rispetto dei termini, infatti, integra la condizione di irregolarità posto che l’art. 185 L.F. prevede, dopo l’omologazione del concordato, l’obbligo del commissario giudiziale di sorvegliare l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi del successivo art. 186, co. 3 L.F.
In relazione a ciò, le sedi avranno cura di verificare che l’adempimento del piano concordatario omologato avvenga sempre entro il termine stabilito dal piano stesso ponendo in essere un costante presidio volto a garantire la soddisfazione dei crediti inseriti nel piano e, laddove si rilevi un comportamento non conforme, di interessare immediatamente gli uffici legali al fine della valutazione della sussistenza delle condizioni per l’attivazione del procedimento di risoluzione del concordato ai sensi del citato art. 186 L.F.

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