Durc e iscrizione alla cassa edile: il criterio dell’attività svolta

di Giada Mazzanti - 15/02/2021

In data 12 febbraio 2021 la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha trasmesso copia dell’ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale, avverso il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che, in qualità di distaccante nell’ambito di lavorazioni di armamento ferroviario, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, fondando le proprie ragioni sul presupposto che il codice statistico (codice ATECO) ad essa attribuito, non determinava tale adempimento, con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico. Già molte volte in passato la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha affrontato l’argomento, ricordando che le imprese che operano nell’edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, sono tenute ad applicare il contratto collettivo dell’edilizia che, peraltro, deve essere quello promanante dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale. Il possesso di tale requisito è condizione ai fini della regolarità e del corretto operare sul mercato, nella leale competitività tra le imprese.

L’obbligo di iscrizione alla Cassa edile

Con la Comunicazione n. 724 del 4 giugno 2020, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha trasmesso copia della sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, con la quale la Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dei giudici di merito, si è espressa in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile anche per l’impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto pubblico. La Comunicazione suddetta testualmente prosegue: “La sentenza in commento risulta particolarmente interessante laddove la Consulta ha accolto pienamente le motivazioni dei giudici territoriali aditi. Questi ultimi, infatti, hanno negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta e, ritenendo non corretto l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l’attività effettivamente svolta dall’impresa. Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili è stato accertato che l’impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente”.

Giova altresì ricordare la Comunicazione n. 751 del 10 dicembre 2020, con la quale la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha reso nota la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 718/2020 del 26 novembre 2020: “La sentenza in argomento riveste particolare importanza relativamente alla nota problematica di pagamenti diretti degli accantonamenti da parte dell’impresa ai lavoratori ritenendo che, tali versamenti, non abbiano efficacia liberatoria.”

In questa sentenza la Corte ha sottolineato che, con la presentazione delle denunce mensili, l’impresa si sia obbligata, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione in esse contenuta, ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi provinciali per gli operai edili ed affini. La sentenza sottolinea la finalità previdenziale ed assistenziale dei versamenti presso la Cassa Edile che, nel caso di pagamento diretto ai lavoratori, “sarebbe frustrata se non elusa da un’anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro; né tale pagamento diretto può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del datore di lavoro”. A seguire, con Comunicazione n. 756 del 15 dicembre 2020, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha trasmesso la sentenza del Tribunale di Vercelli, n. 3 del 25 marzo 2020. Oltre a confermare l’importanza della funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile, la sentenza pone l’accento sul dettato dell’articolo 1270 del c.c. laddove dispone che “la delega non è più revocabile quando il delegato abbia già assunto l’obbligazione di pagare nei confronti del delegatario, circostanza che si verifica all’atto dell’iscrizione alla Cassa Edile”.

Niente automatismo con il codice ATECO assegnato

In buona sostanza, con l’ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22 gennaio 2021, resa dal Tribunale di Catanzaro il Giudice, recependo e conformandosi al più recente orientamento della Corte di Cassazione, consacrato nella sentenza n. 9803/2020 sopra citata, ha statuito che, ai fini del corretto inquadramento del settore produttivo, prevale il criterio dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e di conseguenza dai propri dipendenti distaccati, non essendovi alcun automatismo con il codice ATECO assegnato dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. L’ordinanza in questione recita espressamente: “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche con ord. Cass. n. 9803 del 26.05.2020), in ambito previdenziale, l’attività svolta prevale sul CCNL applicato dall’impresa ai propri dipendenti: ai fini dell’inquadramento previdenziale, l’appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall’attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti. E che l’appartenenza di un datore ad un determinato settore non possa essere fatta derivare semplicemente dall’applicazione di un certo CCNL dipende dal fatto che, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l’autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta, sia pure entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e con il requisito dimensionale dell’azienda, sicché, attesa la libertà che caratterizza la scelta contrattuale da parte del datore, prevale il criterio dell’attività effettivamente svolta. Infine, ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e l’attività in concreto svolta dall’azienda.”

Il Giudice ritiene pertanto che gli elementi documentali agli atti depongano per l’inclusione in ambito edile dell’attività effettivamente svolta dalla società attrice, non essendo sufficiente allo scopo l’esame della visura camerale e dell’oggetto dell’attività sociale ivi indicato, ma venendo soprattutto in rilievo il contenuto dei due contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata. La Commissione paritetica per le Casse Edili (CNCE) evidenzia che “la sentenza in esame acquisisce particolare interesse anche per la valorizzazione e analisi dei contenuti dei contratti di distacco stipulati, tutti riconducibili a lavorazioni di natura strettamente edile, rapportati all’oggetto del contratto d’appalto di cui era titolare l’impresa distaccataria”.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Nel distacco il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), pur essendo relativo all’impresa distaccataria, deve prevedere un’istruttoria a monte, collegata alla verifica della regolarità sostanziale delle maestranze in cantiere. Considerata l’attuale disciplina DURC online, in via interpretativa, risulta opportuno verificare entrambe le ditte, distaccataria e distaccante, per non lasciare in un limbo di mancato controllo i lavoratori in distacco. Nei casi di attività effettivamente svolta edile, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dovrà essere comprensivo della verifica INPS, INAIL e Casse Edili. La mancata iscrizione alle Casse Edili, obbligatoria per le imprese edili (in base al criterio dell’attività effettivamente svolta), nonché l’eventuale mancato versamento della relativa contribuzione, comporta una situazione di irregolarità che impedisce il rilascio del DURC. Al fine di contrastare gli effetti distorsivi del settore, per una tutela sostanziale delle maestranze in cantiere e per la sopravvivenza delle imprese virtuose, risulta altresì importante prevedere e implementare strumenti e procedure digitali per la tracciabilità e per la qualità, come ad esempio il DURC di Congruità, la Patente a punti, il Badge di cantiere, l’Albo degli operatori economici.

“I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, delle Casse Edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, decreto 30 gennaio 2015, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rubricato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, con le modifiche introdotte dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2016).

A cura di Giada Mazzanti
Autrice del libro Durc e regolarità contributiva in edilizia



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