Durc: nuovi chiarimenti sulla validità temporale nei lavori pubblici e privati

22/11/2010

Nuovi chiarimenti sulla validità temporale del Durc. Dopo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell'8 ottobre 2010, che ha chiarito alcuni concetti espressi nella Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1/2010, sono arrivati in chiarimenti da parte dell'INPS che ha pubblicato il 17 novembre 2010 la Circolare n. 145 recante "Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010".

L'INPS, premettendo alcuni concetti espressi dall'Autorità di vigilanza e dal Ministero del Lavoro, ne ha chiarito altri relativi a:
  • contratti pubblici;
  • attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia;
  • benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

In riferimento ai contratti pubblici, come già espresso dall'Autorità di vigilanza con la determinazione n.1/2010, in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato:
  • Nelle procedure di selezione del contraente - deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. L'impresa nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta. Fermo restando il vincolo dell'utilizzo del DURC nell'ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto. Nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.
  • Per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione - per queste fasi sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto. Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
  • Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia - per questi la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto. Nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all'oggetto e non allo specifico contratto.

Per quanto concerne l'utilizzo del DURC in caso di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia, il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell'ambito dell'intero periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato ai fini dell'inizio di più lavori.

In riferimento ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, tutti i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC. In questi casi l'attestazione di regolarità ha validità mensile.

La circolare dell'INPS si è conclusa con gli effetti della validità trimestrale del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti, ricordando il ruolo fondamentale del DURC nell'ambito delle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell'edilizia. Le stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nell'utilizzo del documento all'interno della medesima procedura di selezione che ha validità anche per la fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione. L'elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.

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A cura di Ilenia Cicirello


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