E' legge il decreto emergenze

01/03/2010

Sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile".

In una nota dell’Ance leggiamo che resta confermata la disposizione approvata dalla Camera dei Deputati che ha soppresso le norme sulla costituzione della Protezione Civile S.p.A., nonché, per quanto di maggiore interesse, le seguenti:
- la norma che stabilisce la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di Stato di emergenza (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L. 225/1992) e di grande evento (di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto L. 343/2001 convertito con modificazioni dalla L. 401/2001), ma che tuttavia fa salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell'entrata in vigore del decreto legge.

- la norma recante interventi urgenti per la realizzazione degli istituti penitenziari, con la quale viene previsto la nomina di un Commissario straordinario che, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, provvede alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione non solo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, ma se adottato in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Apposite disposizioni riguardano: la comunicazione dell'avvenuta localizzazione, l'efficacia del provvedimento, i procedimenti di occupazione d'urgenza e le espropriazioni delle aree e la determinazione delle relative indennità.Viene, anche, stabilito che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso non è ammesso ricorso al giudice amministrativo, ma soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione degli interventi di cui all'art. 44-bis del DL. 207/2008 convertito dalla L. 14/2009 (c.d. "mille proroghe" che all'art. 44-bis reca "disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie" e la nomina del Commissario Straordinario Ionta). Viene, altresì, prevista una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (articolo 188 del D.lgs. 163/2006) che potranno salire fino al 50%.

- la norma volta ad introdurre strumenti per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari, con la quale, in particolare, si prevede la costituzione, presso la Prefettura, di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della suddetta sezione specializzata saranno definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per assicurare i controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'art. 44-bis del DL. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la costituzione presso il Prefetto competente (secondo le modalità da definirsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma di interventi di cui al citato art. 44-bis del DL. 207/2008 (c.d. "mille proroghe" che all'art. 44-bis reca "disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie" e la nomina del Commissario Straordinario Ionta). Il Governo deve presentare una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle suddette disposizioni.

- la norma volta a modificare la disciplina dell'emergenza di cui all'art. 5, L. 225/1992 (stato di emergenza e potere di ordinanza) e con la quale viene previsto con specifico riferimento ai versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali, la sospensione o il differimento fino a sei mesi dei predetti versamenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, e disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alle disposizioni sulla protezione civile, in corso di esame, è stato presentato e accolto dal Governo un ordine del giorno (firmatari, tra gli altri, Sen. Luigi Zanda e Anna Finocchiaro del Gruppo parlamentare PD) con il quale si impegna il Governo - al fine di garantire maggiore trasparenza all'attività dei Commissari delegati all'attuazione degli interventi di urgenza di cui all'art. 5 (stato di emergenza e potere di ordinanza) della L. 225/1992 ("Istituzione del servizio nazionale della protezione civile") e all'art. 5-bis (disposizioni concernenti il Dipartimento della Protezione civile) del DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001 ("Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile") - a rendere pubbliche le modalità di utilizzo, dal 2001 ad oggi, degli stanziamenti assegnati alla protezione civile ed in particolare: i nominativi degli appaltatori, dei subappaltatori e dei consulenti verso i quali sono state assunte obbligazioni, nonché le procedure utilizzate (si veda allegato).

Riguardo alla norma del testo che prevede la possibilità del Commissario straordinario per l'emergenza carceri di avvalersi del Dipartimento della protezione civile, è stato presentato e accolto dal Governo un ordine del giorno (primo firmatario Sen. Aniello Di Nardo del Gruppo parlamentare IdV), con il quale si impegna l'esecutivo ad assicurare la piena trasparenza delle procedure attuative della disposizione medesima con particolare riferimento all'utilizzo del subappalto e a dare priorità, ove possibile, alla ristrutturazione ed alla messa a norma delle case circondariali già esistenti, con particolare riferimento alle strutture già pronte o in fase di ultimazione ma non aperte, valutando una diversa utilizzazione delle strutture già pronte o in fase di ultimazione ma non aperte, valutando anche una diversa utilizzazione delle strutture situate nei carceri storici che si rilevino non adattabili (si veda allegato).

Per gli ulteriori contenuti del provvedimento si veda la notizia di "Politici e Costruzioni" del 23 febbraio 2010, n. 20, nonché, per i precedenti si vedano le notizie di "Politici e Costruzioni" del 12 gennaio 2010, n. 4 e del 16 febbraio 2010, n. 15.

Fonte: ANCE

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