ESENZIONE DEL POS PER LE IMPRESE FORNITRICI

16/03/2007

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a seguito di numerose richieste di chiarimento, relative alla redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) da parte di imprese fornitrici di materiali e/o attrezzature in cantieri edili o di ingegneria civile, ha emanato la circolare n. 4 del 28 febbraio 2007, avente per oggetto, appunto: “Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.”.

Il Ministero afferma nella circolare che per effetto del combinato disposto dell’articolo 9.1.c) bis del Decreto Legislativo n. 494/1996 e dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (Regolamento sui contenuti dei piani), l’obbligo della redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati nell’allegato 1 del citato d.Lgs. n. 494/1996.
L’obbligo, quindi, non può essere esteso anche alle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all’esecuzione dei lavori ed, ovviamente, tra tali imprese per le quali non sussiste l’obligo occorre inserire le imprese che svolgono attività di fornitura di materiali e/o attrezzature a piè d’opera.

Il Ministero precisa, comunque, che pur non essendovi obbligo di predisposizioni del piano operativo di sicurezza per l’impresa fornitrice di materiali e/o attrezzature, sussiste per l’impresa esecutrice l’obbligo, in base all’articolo 7.1, punto b) del Decreto Legislativo n. 626/1994, di mettere a disposizione dell’impresa fornitrice le prescritte informazioni sulla sicurezza, attingendo dalle informazioni presenti nei piani di sicurezza del cantiere (POS, PSC, PSS).
Ovviamente l’impresa esecutrice dovrà controllare che l’impresa fornitrice, applichi le misure interne di sicurezza per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Circolare .pdf