ESENZIONE ICI PRIMA CASA: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

06/06/2008

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 recante Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo interviene sul problema relativo all’esenzione di tutti quegli immobili assimilati ad abitazione principale.

Nella risoluzione il Ministero, nel ricordare che con l’articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, “l’esenzione ICI prima casa”, precisa che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: ville;
  • A/9: castelli e palazzi eminenti.
e per il riconoscimento dell’esenzione è necessario, quindi, che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:
  • la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
  • l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
  • la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
Nella risoluzione, poi, viene data la definizione dell’abitazione principale, delle pertinenze della stessa e degli immobili assimilati alle abitazioni principali e viene precisato che l'esenzione ICI si estende a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con apposito regolamento, a condizione che questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto legge che ha stabilito l'esonero dal pagamento dell'imposta.
La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data.

La risoluzione dedica un intero paragrafo alle pertinenze dell'abitazione principale, come cantine, garage e altri locali di servizio che, stando alla risoluzione, non vengono volutamente citate nel decreto che ha abolito l'Ici prima casa.
Col suo silenzio, infatti, il legislatore legittima l'estensione dell'esenzione dall'abitazione principale alle sue pertinenze, salvo previsione contraria dei Comuni.
Restano, invece, fuori dal nuovo regime di favore le case di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, che però, se non affittate, continuano a godere della detrazione di base.
Vale la pena di ricordare che se queste case sono state assimilate dal regolamento comunale all'abitazione principale, l'esenzione ICI è legittimamente applicabile.

Nella risoluzione vengono, altresì, trattati, i seguenti altri argomenti:
  • le altre fattispecie di esenzione;
  • i casi di esclusione dall’esenzione;
  • il rimborso ai comuni del mancato gettito;
  • i rimborsi ai contribuenti;
  • l’impatto dell’esenzione sull’imposta di scopo;
  • l’abrogazione di norme;
  • considerazioni sulla podestà regolamentare dei comuni.
A cura di Paola Bivona


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