Efficientamento energetico edifici scolastici: definiti criteri e modalità dei finanziamenti

15/05/2015

Definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato previsti per gli interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13/05/2015 è stato, infatti, pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2015 recante "Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici", in attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla leggen. 116/2014).

L'art. 9, comma 1 del DL n. 91/2014 prevede che a valere sulle risorse del Fondo di Kyoto possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

Criteri minimi degli interventi
Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
  • a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
  • b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
  • c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio;
  • d) i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.

Importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento I progetti di intervento possono essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei seguenti limiti:
Tipologia intervento Durata massima
finanziamento agevolato
Importo massimo finanziabile
per singolo edificio
Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica Massimo 10 anni Per Edificio Euro 30.000,00
Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post Massimo 20 anni Per Edificio Euro 1.000.000,00
Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post Massimo 20 anni Per Edificio Euro 2.000.000,00

A cura di Ilenia Cicirello


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