Emergenza COVID-19: Manutenzione, riparazioni e cura del verde necessarie nelle seconde case

di Redazione tecnica - 29/04/2020

Una delle domande che più frequente sono arrivate in redazione negli ultimi giorni riguarda le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 ed, in particolare, la possibilità di muoversi all'interno della propria Regione per andare nelle seconde case.

Emergenza COVID-19: l'Ordinanza della Regione Veneto

Per rispondere a questa domanda abbiamo prima preso in considerazione l’Ordinanza 27 aprile 2020, n. 43 della Regione Veneto recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

L’Ordinanza del Governatore Luca Zaia fa seguito al Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 e nella stessa è precisato che “è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene”. Si tratta, ovviamente, non di vacanze ma di lavori necessari alla conservazione dell’efficienza di un bene che tra qualche mese potrebbe proprio essere utilizzata per le vacanze.

A seguito di tale Ordinanza si è fatto un gran parlare su maggiori quotidiani on-line senza, però, analizzare compiutamente la questione che, a nostro avviso, è in linea con i provvedimenti del Governo. E d’altra parte ove non lo fosse, il Governo avrebbe già potuto procedere ad annullarla come ha già fatto quando, recentemente, ha annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Messina.

Emergenza COVID-19: 3 motivi per cui si può andare nelle seconde case

Ci sono tre buoni motivi per dimostrare che l’Ordinanza n. 43/2020 della regione Veneto non fa altro che applicare quanto previsto nel d.P.C.M. 26 aprile 2020 ed, infatti:

  1. se il legislatore avesse voluto evitare di andare nelle seconde case, avrebbe riscritto pedissequamente quello che aveva già scritto nell’articolo 1, comma1, lettera a) del  d.P.C.M. 10 aprile 2020 e cioè che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;” con divieto assoluto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale mentre, invece, nel d.P.C.M. 26/2020 il testo dell’omologa lettera a) del comma 1, dell’articolo 1 è il seguente “a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. sempre nel d.P.C.M. e, precisamente, nell’allegato 3 dello stesso che contiene l’elenco dei codici ATECO delle attività non sospese sono contentite le attività di cui al codice ATECO 81.3 relativo alla “Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole”.

A questo punto non sembra che l’Ordinanza della Regione Veneto faccia una grinza in quanto il soggetto che si reca verso un’abitazione diversa da quella principale o in una seconde case utilizzate per vacanza può dichiarare che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 26 aprile 2020 si sta recando presso la propria abitazione ubicata nel Comune di …………. Contrada ……………….. al fine di procedere all’attività di manutenzione delle aiuole e del verde e/o per le necessarie attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; entrambe attività non sospese riportate con i propri codici ATECO nell’elenco contenuto nell’allegato 3 al d.P.C.M. 26 aprile 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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