Emergenza Coronavirus Covid-19: un'ordinanza urgente chiude piscine, palestre e centri benessere in Sicilia

di Redazione tecnica - 08/03/2020

A seguito della firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19” anche la Regione Siciliana corre ai ripari con la firma del Presidente della Regione Sebastiano Musumeci sull’Ordinanza contingibile e urgente 08/03/2020, n. 3 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Emergenza Coronavirus Covid-19: la Regione Siciliana chiude piscine, palestre e centri benessere

Con l’obiettivo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19 e in aggiunta alle misure disposte a livello nazionale dal DPCM 8 marzo 2020, la nuova Ordinanza siciliana dispone la chiusura immediata di piscine, palestre e centri benessere.

Emergenza Coronavirus Covid-19: le misure per gli spostamenti provenienti dal nord

Viene, inoltre, disposto l’obbligo per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.

Emergenza Coronavirus Covid-19: le misure di isolamento fiduciario

Chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Emergenza Coronavirus Covid-19: le sanzioni

La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Emergenza Coronavirus Covid-19: l’art. 650 del Codice Penale

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Ordinanza