Emilia Romagna: centri storici, nuove regole per agevolare la ricostruzione
30/05/2013

Agevolare il processo di rinascita dei centri storici assicurando
un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione
della vulnerabilità urbana, stabilendo risorse, criteri e procedure
per i Comuni su perimetrazione delle Unità minime di intervento
(Umi) e redazione dei Piani di ricostruzione. È quanto previsto
dall’ordinanza n. 60 emanata dal commissario delegato per la
ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani, con cui
stabilisce le misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e
i criteri per l’individuazione e perimetrazione delle Umi e
aggregati edilizi nonché per la redazione dei Piani della
ricostruzione.
Le risorse a disposizione ammontano a 1,8 milioni di euro di cui 1,2 milioni per la redazione dei piani e 600mila euro per l’individuazione delle Umi.
Per raggiungere in maniera efficace l'innalzamento del livello di sicurezza sismica e la riduzione della vulnerabilità urbana, già la legge regionale 16/2012 individua quali strumenti operativi le Umi e i Piani per la ricostruzione.
Per quanto riguarda le Unità minime di intervento, le amministrazioni comunali devono armonizzare l’esigenza di assicurare l'unitarietà dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, con la fattibilità e rapidità degli interventi, dimensionando le Umi anche sulla base del coinvolgimento dei cittadini e lo stato degli interventi di ricostruzione in essere.
I Piani per la ricostruzione disciplinano le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati. I Piani, oltre alle disposizioni relative alla ricostruzione, possono prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi. Questo provvedimento ne disciplina i contenuti essenziali e i criteri per la loro redazione. Novità anche per quanto riguarda gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani. Si tratta degli edifici le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% e abbiano subito particolari danni alle strutture: per essi non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici e vengono equiparati agli edifici completamente crollati.
© Riproduzione riservata
Le risorse a disposizione ammontano a 1,8 milioni di euro di cui 1,2 milioni per la redazione dei piani e 600mila euro per l’individuazione delle Umi.
Per raggiungere in maniera efficace l'innalzamento del livello di sicurezza sismica e la riduzione della vulnerabilità urbana, già la legge regionale 16/2012 individua quali strumenti operativi le Umi e i Piani per la ricostruzione.
Per quanto riguarda le Unità minime di intervento, le amministrazioni comunali devono armonizzare l’esigenza di assicurare l'unitarietà dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, con la fattibilità e rapidità degli interventi, dimensionando le Umi anche sulla base del coinvolgimento dei cittadini e lo stato degli interventi di ricostruzione in essere.
I Piani per la ricostruzione disciplinano le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati. I Piani, oltre alle disposizioni relative alla ricostruzione, possono prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi. Questo provvedimento ne disciplina i contenuti essenziali e i criteri per la loro redazione. Novità anche per quanto riguarda gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani. Si tratta degli edifici le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% e abbiano subito particolari danni alle strutture: per essi non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici e vengono equiparati agli edifici completamente crollati.
a cura di www.regione.sardegna.it
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