Formazione continua: Dagli Architetti di Roma proposte di modifica al Regolamento

08/04/2013

In attuazione dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, lo scorso 6 marzo, il Consiglio nazionale degli Architetti P.P.C., ha inviato al Ministero della Giustizia, per l'acquisizione del relativo parere, il Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Ricordiamo che già nei mesi scorsi sullo schema di Regolamento si era manifestato il dissenso dell'Ordine degli Architetti di Firenze che, con una nota inviata al Consiglio nazionale, aveva manifestato le proprie perplessità ed aveva fatto rilevare che dalla lettura del testo emergevano diversi punti nevralgici irrisolti tra i quali:
  • la necessità di indivifìduare percorsi formativi gratuiti;
  • la necessità di definire nel dettaglio la "Commissione di esperti" indicata nell'articolo 2, comma 2, lettera b), nel suo ruolo effettivo, nella nomina dei suoi membri, nei criteri esclusione e compatibilità dei membri stessi;
  • l'esigenza di mantenere criteri oggettivi per gli esoneri non delegando le dispense alla totale arbitrarietà dei consigli degli Ordini.
Al dissenso dell’Ordine di Firerenze si era aggiunto, anche, quello di Federarchitetti, Sindacato nazionale architetti liberi professionisti, che aveva fatto pervenire a tutti gli Ordini degli Architetti italiani una nota in cui veniva evidenziato il mancato coinvolgimento delle associazioni sindacali nella redazione del regolamento sulla formazione continua.

Oggi registriamo, anche, le perplessità in merito ai contenuti del Regolamento ed al suo impianto generale dell'Ordine degli Architetti di Roma, che, con una lettera inviata al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale architetti PPC, al Consiglio Nazionale Ingegneri e p.c. agli Ordini architetti italiani, evidenzia le criticità del Regolamento.

Il Presidente dell’Ordine di Roma Livio Sacchi, nella citata nota, precisa che "L'avvio delle fasi operative della formazione permanente obbligatoria per gli architetti comporterà - soprattutto per gli Ordini provinciali - un'assunzione di rilevanti responsabilità e una gestione complessa sul piano organizzativo e procedurale, tanto più se consideriamo la grave crisi professionale ed economica che i nostri iscritti stanno vivendo. Il rischio reale è che la formazione permanente obbligatoria si impantani in meccanismi inutilmente complessi e che venga percepita da molti iscritti come un ulteriore obbligo calato dall'alto".
"Per questo - ha continuato il numero uno degli Architetti romani - pur condividendo la necessità di linee guida e criteri di livello nazionale, che garantiscano uniformi livelli di qualità, non crediamo opportuno creare ulteriori organismi intermedi, non previsti dalla Legge, o centralizzare ogni decisione operativa a livello nazionale. Nel quadro della struttura ordinistica esistente, gli Ordini provinciali dovranno essere dotati di autonomia organizzativa e decisionale, soprattutto sul piano delle validazioni delle proposte formative formulate da soggetti terzi".

Ed ecco, le proposte dell’Ordine degli Architetti di Roma che, in alcuni casi, coincidono con quelle dell’Ordine degli Architetti di Firenze:
  • eliminazione della Commissione di esperti individuati in ambito territoriale che, secondo il comma 2, lettera b) dell'articolo 2 del Regolamento, dovrebbe supportare il CNAPPC in compiti di "promozione, monitoraggio e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali". Secondo gli architetti di Roma, infatti, la creazione di una nuova struttura intermedia, non prevista dalla Decreto n. 137/2012, non sia necessaria in quanto, strumento non in linea con lo spirito di semplificazione dei procedimenti;
  • verifiche delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo e relative attribuzioni di crediti formativi professionali effettuate direttamente dagli Ordini territoriali e non dal CNAPPC come previsto dal comma 5 dell'art. 2 del Regolamento. L'articolo 7 del DPR n. 137/2012 infatti, attribuisce ai Consigli Nazionali il compito di stabilire dei requisiti minimi di carattere generale per le attività formative nonché il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua, mentre non prevede esplicitamente un ruolo di controllo e validazione su ogni singola attività di aggiornamento. A parere dell'Ordine di Roma, deve essere l'Ordine provinciale a istruire e approvare le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi.

Come suggerito dall'Ordine degli Architetti di Roma, l'art. 7, comma 2 del Decreto n. 137/2012 afferma che "I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso". Dunque, la procedura corretta presuppone un'autorizzazione generale alla singola Associazione e non all'evento puntuale.

L'Ordine di Roma, infine, propone anche:
  • di differenziare le procedure di validazione delle proposte formative tra quelle avanzate da società private e quelle elaborate da associazioni o istituzioni che vantano già una grande esperienza sia in campo formativo che culturale;
  • che tra le attività che costituiscono "assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale", previste dall'articolo 5 del Regolamento, venga inserita anche la partecipazione ai concorsi di progettazione;
  • di delineare i criteri generali con i quali gli Ordini provinciali possono esonerare gli iscritti che ne facciano richiesta.

In verità leggendo con attenzione l’articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sembra che il Regolamento predisposto dal Consiglio nazionale degli Architetti PPC non rispetti quanto richiesto al comma 3, lettere a), b) e c) in cui, di fatto, viene precisato che il regolamento deve disciplinare:
  • le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  • i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  • il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
In particolare, mentre sembra che il regolamento, in certi casi, vada oltre a quanto richiesto (Commissione di esperti), in altri, quali i requisiti minimi uniformi dei corsi di aggiornamento, sembra che dica poco o nulla.

A cura di Paolo Oreto


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