Formazione professionale, IVA alle sovvenzioni della PA e detrazioni fiscali: tutto in una circolare delle Entrate

12/05/2015

Gli enti di formazione professionale possono portare in detrazione l'Iva sui beni e servizi anche se acquistati con i contributi della Pa nel caso in cui effettuino operazioni imponibili. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E dell'11 maggio 2015 recante "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale - Disciplina della detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale".

La circolare fornisce le istruzioni sul trattamento Iva da applicare alle somme di denaro erogate dalle Pa nel settore della formazione professionale, sia in termini di assoggettabilità ad Iva dell'erogazione sia in termini di diritto alla detrazione d'imposta sugli acquisti.

La circolare è suddivisa nei seguenti capitoli:
  1. criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi - modalità e procedure di affidamento delle attività formative:
    • concessioni di sovvenzioni o contributi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990
    • stipula di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006
    • criteri residuali
  2. diritto alla detrazione in presenza di contributi

Contratti d'appalto, ok all'Iva - Sono rilevanti ai fini Iva le somme erogate dalla Pa come corrispettivo per i servizi didattici e di formazione professionale affidati a enti a seguito della stipula di un contratto di appalto. Sono, invece contribuiti, privi di rilievo ai fini Iva, le somme di denaro fornite dalla Pa quando quest'ultima non opera nell'ambito di un rapporto contrattuale.

Quando è possibile detrarre l'Iva - Gli enti di formazione destinatari dei contributi che acquistano beni e servizi per realizzare operazioni fuori campo Iva, come per esempio i corsi offerti gratuitamente agli utenti, non possono detrarre l'Iva. Possono invece farlo, almeno in parte quando i beni acquistati sono utilizzati promiscuamente, cioè per realizzare sia operazioni imponibili che operazioni esenti o escluse.

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Circolare