Fresato d’asfalto: Per il Tar Veneto può essere classificato come sottoprodotto

di Redazione tecnica - 17/03/2020

Il Tar Veneto con l’interessante Sentenza 10 gennaio 2020, n. 37 accoglie un ricorso presentato dal proprietaio di una cava contro un’amministrazione comunale, una Provincia, il Corpo forestale e l’Azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale per l’annullamento di alcune ordinanze dell’amministrazione comunale relative alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento di fresato d’asfalto e ripristino dei luoghi.

Procedura per l'ampliamento della cava

La Regione, a seguito di una procedura per l’ampliamento della cava prescriveva l’adozione dei necessari accorgimenti funzionali atti a ridurre o limitare le emissioni di polveri e rumori durante le lavorazioni. A questo fine il proprietario della cava eseguiva le operazioni di compattamento del piazzale di cava utilizzando del fresato d’asfalto, materiale proveniente da altro impianto, sempre di proprietà della ricorrente, allo scopo di evitare la dispersione di polveri, altrimenti ingenerata dalla movimentazione dei mezzi.

Deposito illecito di rifiuti speciali

Il Corpo Forestale dello Stato, nel corso di un sopralluogo, rilevata la presenza del suddetto materiale, lo qualificava alla stregua di un deposito illecito di rifiuti speciali e, quindi, provvedeva alle conseguenti segnalazioni. Cosicché, l’area era oggetto di sequestro preventivo con ricadute di ordine penale a carico dei proprietari e del Direttore tecnico dell’impianto.

Fresato d'asfalto classificato come sottoprodotto

Il Tar Veneto, nella propria sentenza osserva che il “fresato”, materiale rinvenuto nel piazzale di cava può essere classificato come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis d. lgs. 152/2006, trattato dagli stessi proprietari in un proprio impianto per essere riutilizzato quale sottofondo stradale ed aggiunge che sullo specifico aspetto concernente il materiale contestato ritiene opportuno fare rinvio a quanto chiarito dal Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza 6 ottobre 2014, n. 4978, secondo cui: “Questa Sezione ha avuto modo di occuparsi della problematica costituita dalla natura del fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M. 5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come tale, ad essere riutilizzato, esprimendo l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151).

Ininfluente il rilievo che non trattasi di strada

Sullo specifico aspetto concernente il materiale contestato, i Giudici del Tar Veneto ritengono il rilievo secondo cui l’area di spargimento non è una strada, appare riduttivo, posto che comunque lo stesso consiste nel piazzale di cava, destinato quindi al passaggio di veicoli. Quand’anche residuassero incertezze sulla natura di rifiuto speciale del materiale in argomento, anziché di sottoprodotto, appare rilevante la circostanza che la società ricorrente lo ha comunque riutilizzato in sito allo scopo di compattare il piazzale di cava. Questa soluzione è in linea con le disposizioni del d. lgs. 152/2006; in particolare l’art. 184-ter precisa al comma 1 che, “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo(...)”.

In allegato la Sentenza Tar Veneto 10 gennaio 2020, n. 37.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza 10/01/2020, n. 37