Gare: la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l'offerta non costituisce principio inderogabile

30/06/2010

Non si può ritenere che la pubblicità della seduta in cui viene esaminata l'offerta economica sia un principio inderogabile. È quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3634 del 8 giugno 2010.

La regola è, infatti, affermata in una fonte di secondo grado (il regolamento di contabilità generale dello Stato, r.d. n. 827/1924), ed ha una sua ragion d'essere nelle procedure di gara meccaniche, basate solo su offerte di prezzo, mentre ben può essere derogata nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultima ipotesi, infatti, il prezzo è solo uno dei molteplici elementi di valutazione dell'offerta, a cui deve essere attribuito un punteggio tra il minimo e il massimo stabiliti dal bando o dai criteri predeterminati dalla commissione.

Se, dunque, la seduta pubblica ha un senso laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso, invece la seduta pubblica non ha ragion d'essere nel caso in cui ai prezzi offerti occorre attribuire un punteggio che va sommato al punteggio assegnato per le componenti qualitative delle offerte. L'attività di assegnazione del punteggio per l'elemento prezzo, che costituisce attività valutativa della commissione, non può infatti avvenire in seduta pubblica.

La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di affermare che "in sede di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche" (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235).

Fonte: ANIEM

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza