I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NON DEVONO ESSERE IRRAGIONEVOLI, IRRAZIONALI, SPROPORZIONATI, ILLOGICI O LESIVI DELLA CONCORRENZA

05/06/2009

La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara.

Questo, in sintesi, il contenuto del parere n. 59 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, intervenuta il 7 maggio in merito all'istanza presentata da un'impresa contro i requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara. In particolare, l'impresa istante ha contestato:
  • la previsione dell'iscrizione al registro delle imprese da almeno dieci anni;
  • almeno una referenza bancaria contenente l'impegno dell'Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito pari ad almeno Euro 1.000.000,00 a garanzia eventuale per far fronte al pagamento di stipendi contributi ecc.;
  • iscrizione alla fascia H tra quelle previste dal D.M. n. 274/97 per un importo di euro 6.197.483,00.
Requisiti considerati dall'istante sproporzionati, dal momento che sono oltre cinque volte superiori a quello indicato dalla stazione appaltante come importo complessivo annuo.
Da parte sua, la stazione appaltante ha specificato che i requisiti previsti dal disciplinare di gara rispondono a motivazioni tese alla individuazione di un'azienda garantita e garante per la corretta esecuzione delle attività e nella gestione dei rapporti con la forza lavoro, elemento dal quale scaturisce il valore prevalente dell'importo di appalto.

L'Autorità, con il parere n. 59, ha chiarito che:
  • per quanto riguarda la durata di iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, i dieci anni richiesti rappresentano un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all'oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
  • in relazione ai requisiti di capacità economica, la concessione o l'impegno a concedere una linea di credito non risulta essere adeguatamente giustificata, anche in considerazione degli altri requisiti previsti dalla documentazione di gara, nonché dell'importo fissato a base d'asta;
    Su questo punto, in particolare, l'Autorità ha rilavato l'inammissibilità della previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, tuttavia, non viene effettivamente richiesto poi in sede di esecuzione contrattuale. Trattasi infatti di onere ultroneo, posto che, per ammissione della stessa SA, non è prevista nell'appalto una apertura di credito dopo l'aggiudicazione.
  • il fatturato richiesto pari ad almeno euro 10.000.000,00 risulta essere di gran lunga superiore all'importo a base d'asta pari ad euro 971.963,56. Anche moltiplicando la base d'asta per i due anni di durata del contratto, risulterebbe una base d'asta con un importo pari a euro 1.943.927,12, che è notevolmente inferiore a quanto stabilito come requisito di partecipazione, anche alla luce delle indicazioni espresse da questa Autorità con le deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007, nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell'accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della stessa.
In definitiva, l'Autorità di vigilanza ha accolto l'istanza rilevando che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.

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SONDAGGIO


A cura di Ilenia Cicirello


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