IL MECCANISMO SI APPLICA ANCHE ALLE COOPERATIVE

14/09/2007

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 243 dell’11 settembre scorso recante “Interpretazione art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabilità del reverse charge alle cooperative” ritorna sul problema del reverse charge precisando che nel caso in cui la società cooperativa operi nel settore edile, utilizzando i soci-cooperatori sulla base di un contratto di subappalto, è applicabile il meccanismo del reverse charge.
La risposta dell’Agenzia nasce da un quesito posto da una società cooperativa che esercita la propria attività nel settore dell'edilizia, effettuando “lavori di completamento degli edifici quali tinteggiatura e stuccatura anche su condomini abitativi”, ossia “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa”.
Nell'ambito di tale attività, i lavori sono “assunti” dalla cooperativa e “affidati per la maggior parte a soci della stessa, tutti imprenditori artigiani”.
Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la cooperativa emette fattura nei confronti della propria clientela applicando, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 27.12.2006, n. 296, l'IVA nella misura del 10%, mentre i soci artigiani - anch'essi operanti nel settore dell'edilizia - emettono fattura nei confronti della cooperativa per il lavoro svolto.

L’Agenzia delle Entrate, concorda con la soluzione interpretativa proposta dalla Cooperativa, richiama:
  • la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006;
  • la circolare n. 19 del 4 aprile 2007
e precisa che, dal punto di vista soggettivo, il meccanismo dell'inversione contabile è circoscritto alle sole prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori ad imprese edili che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione di un intervento edilizio e che la collocazione dell'operazione nel settore edile va verificata attraverso il riferimento al codice di attività della tabella Atecofin 2004; conclude, poi, che, in riferimento al caso in esame:
  • nel rapporto con i propri committenti, la cooperativa deve fatturare, in relazione ai lavori eseguiti, con l’aliquota IVA del 10%;
  • nel rapporto con i propri soci, nonché con i non soci, che, eseguendo materialmente i lavori, rientrassero nell'ambito delle previsioni del vigente articolo 17, comma 6, del decreto IVA, questi ultimi (soci e non soci) dovrebbero emettere la propria fattura nei confronti della cooperativa senza applicazione dell'imposta, secondo il sistema del "reverse charge".
Nella risoluzione viene, anche, precisato che, per quanto conerce l’aliquota ridotta del 10%, l’applicazione della stessa resta limitata alle prestazioni di manutenzione ordinarie o straordinarie effettuate sugli immobili a destinazione abitativa, soltanto se effettuate nei confronti degli utilizzatori finali e non anche nelle fasi intermedie relative alla realizzazione dell’intervento (ad esempio nei confronti di condomini o di società immobiliari) che sono, invece assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risoluzione .pdf