IL PROBLEMA DEL DURC

08/04/2008

Mentre siamo in attesa che il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano firmi il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato, in via definitiva, nello scorso Consiglio dei Ministri dell’1 aprile, precisiamo che il provvedimento avrà un avvio con rodaggio dovuto al fatto che tutte le norme, inserite nei 306 articoli e nei 51 allegati, saranno operative non appena il provvedimento stesso sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, mentre per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, comprese le disposizioni sanzionatorie, diventeranno efficaci decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo stesso.

Ma al pericolo del rodaggio, associamo, anche la possibilità che il decreto, in caso di vittoria del centro-destra, possa essere modificato, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sfruttando la possibilità dei decreti correttivi previsti dalla stessa legge n. 123/2007. Tale indicazione è stata confermata da Maurizio Sacconi (sottosegretario al Lavoro nel precedente governo Berlusconi) che ha dichiarato “Se il centrodestra dovesse prevalere alle prossime elezioni, saranno subito riconvocate le parti sociali per correggere un testo unico troppo sbilanciato sulle sanzioni. Devono essere privilegiati strumenti come la prevenzione, la formazione e la semplificazione, come hanno chiesto anche le 15 organizzazioni delle imprese”.

Per quanto concerne il DURC, in riferimento a quanto previsto nell’articolo 90 del decreto legislativo recentemente approvato ed in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è possibile osservare che lo stesso, che nelle linee generali richiama l’articolo 3 Del D.Lgs. n, 494/1996, contiene, in entrambi i provvedimenti, gli “obblighi del committente o del responsabile dei lavori”.
Dall’esame dei due articoli (art. 90 del nuovo D.Lgs. e art. 3 del D.Lgs. n. 494/1996 notiamo quanto segue:
  • i commi 1 di entrambi (a parte il riferimento all’articolo 3 del D.Lgs. n. 626/1994 che nel nuovo D.lgs. diventa articolo 15 dello stesso), sono identici;
  • i commi 2 sono identici;
  • i comma 3 sono diversi, visto che nel nuovo D.Lgs. la nomina del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese a prescindere da entità uomini-giorno e da cantieri in cui i lavori possano comportare rischi particolari (lettere a) e b), comma 3 del D.Lgs. n. 494/1996) ;
  • i comma 4, a parte i riferimenti ad altri articoli, sono identici;
  • il comma 5 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 4-bis del D.Lgs. n. 494/1996;
  • il comma 6 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 5 del D.Lgs. n. 494/1996;
  • il comma 7 del nuovo D.Lgs. è identico al comma 6 del D.Lgs. n. 494/1996;
  • il comma 8 del nuovo D.Lgs., a parte i riferimenti ad altri articoli, è identico al comma 6 del D.Lgs. n. 494/1996;
  • il comma 8 del nuovo D.Lgs., a parte i riferimenti ad altri articoli, è identico al comma 7 del D.Lgs. n. 494/1996;
  • il comma 9 del nuovo D.Lgs., pur riferendosi alla stessa problematica, risulta notevolmente modificato rispetto al comma 8 del del D.Lgs. n. 494/1996;
  • i commi 10 e 11 del nuovo D.Lgs. sono del tutto nuovi.
In particolare, riferendoci al comma 9 del nuovo D.Lgs. osserviamo che:
  • nella lettera a) la novità consiste nel fatto che la verifica dell’idoneità tecnica professionale non viene più effettuata soltanto per mezzo della iscrizione alla camera di commercio ma attraverso una serie di adempimenti meglio indicato nell’allegato XVII al Decreto stesso e soltanto nel caso di lavori non soggetti a permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività è possibile effettuare la verifica dell’idoneità soltanto con la presentazione del Certificato della camera di commercio e con un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nel citato allegato XVII;
  • nella lettera b), nel caso di lavori non soggetti a permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività è possibile sostituire le dichiarazioni dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili con un’autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato;
  • la lettera b-bis) del D.Lgs. n. 494/1996, relativa al DURC, non è riportata nel nuovo D.Lgs.;
  • la lettera c) del nuovo D.Lgs, ripropone, opportunamente modificata ed integrata la lettera b-ter del precedente D.Lgs. n. 494/1996.
Alla luce, quindi, di quanto è possibile evincere dal testo del nuovo D.Lgs., sembrano corrette le osservazioni che la Filca nazionale (il sindacato degli Edili della Cisl) ha manifestato in un comunicato diffuso qualche giorno fa in cui il segretario aggiunto Pino Virgilio precisa: “Rispetto al testo originario è stato cancellato l’obbligo da parte dell’impresa committente di fornire il Durc, il documento unico di regolarità contributiva, all’amministrazione concedente. E’ un preoccupante passo indietro rispetto ai progressi fatti negli ultimi anni”.
Diversa, ovviamente, l’interpretazione del Ministero del Lavoro che, attraverso il sottosegretario Antonio Montanino, precisa “Non intendiamo rinunciare al Durc uno strumento indispensabile nella lotta al sommerso. L'obbligo di presentare il Durc resta. Lo abbiano escluso solo per le attività edilizie per le quali non è richiesto il permesso di costruire. Si tratta di piccoli interventi di manutenzione, peraltro poco numerosi, per i quali abbiamo optato sulla semplificazione”.

A cura di Paolo Oreto


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