INCENTIVI CONSENTITI ANCHE IMPIANTI SUDDIVISI IN SEZIONI

28/11/2008

Gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sono stati estesi anche a impianti organizzati in sezioni. Attraverso la Delibera ARG/elt 161/08 recante “Modificazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici” l’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas ha esteso gli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 anche agli impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di connessione di terzi in un solo punto di connessione e organizzati in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio successive e/o da diverse tipologie di integrazione architettonica.

Ricordiamo (leggi tutto) che il 13 aprile 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la delibera n. 90/07 recante Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Tale delibera, oltre a stabilire le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica.

La Delibera ARG/elt 161/08 modifica ed integra la precedente delibera 90/07 aggiungendo all’art. 5 (Ammissione alla tariffa incentivante) del TITOLO III (Condizioni per l’ammissibilità alla tariffa incentivante e al premio) i commi 5.5, 5.6 e 5.7, e all’art. 8 (Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) del TITOLO IV (Modalità e condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) il comma 8.8.

In particolare, l’accesso agli incentivi è consentito anche agli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto a condizione che:
  1. all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
  2. ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
  3. il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui al precedente punto, qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
  4. a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
  5. la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile
Per gli impianti composti da sezioni, il soggetto responsabile è tenuto a:
  1. dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo;
  2. presentare la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.
La data di entrata in esercizio di tutte le sezioni dovrà avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dal precedente art. 13, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffa incentivante è riferita alla potenza nominale della prima sezione di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione della richiesta.

L’incentivo verrà corrisposto, relativamente a ciascuna sezione. Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.


A cura di Ilenia Cicirello


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