INTERVENTI PRIORITARI E IMMEDIATAMENTE REALIZZABILI

21/01/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 dicembre 2007 recante: “Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: “Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria”.”
Il decreto, contenente 4 articoli e 3 allegati, è stato emanato in riferimento a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e con lo stesso decreto viene attivata una disponibilità finanziaria pari ad euro 543.955.500,00 destinata al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.
Il complessivo importo è stato ripartito tra le regioni e le province autonome secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1 da cui è possibile evincere che le percentuali più alte sono state riservate alle seguenti regioni:
  • Lombardia 14,51%;
  • Lazio 10,21%;
  • Campania 10,89%;
  • Piemonte 8,69%;
  • Sicilia 7,37%;
  • Puglia 6,61%;
  • Veneto 6,02%;
  • Emilia-Romagna 5,94%;
  • Toscana 5,78%.
Vale la pena osservare come alle 9 regioni sopra indicate è stato assegnato oltre i 3/4 delle risorse disponibili mentre una percentuale superiore ad un terzo è stata assegnata alle prime tre regioni (Lombardia, Lazio e Campania), ed una percentuale superiore al 50% delle risorse disponibili è stata assegnata a cinque regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte e Sicilia).

Nell’allegato 2 sono invece indicati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili con la relativa dotazione finanziaria; tali interventi sono stati individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, sarà attuato con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto-legge, n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, secondo le seguenti modalità:
  • acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
  • interventi di recupero e di nuova costruzione: 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori; 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori; 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità;
  • locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'allegato 2 al decreto ministeriale in argomento, che costituisce limite massimo del contributo statale.
Nel caso in cui dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con il citato art. 21 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvederà con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui. L’allegato 3 contiene lo schema della Convenzione per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

A cura di Paolo Oreto


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