Il DURC di congruità: a cosa serve?

di Giada Mazzanti - 01/10/2020

Purtroppo non di rado accade, sia nell'edilizia pubblica che in quella privata, che vengano dichiarate maestranze in modo anomalo. Sebbene da un punto di vista formale niente possa venire eccepito, con la congruità emerge in tutta evidenza una palese contraddizione tra il costo complessivo dell'opera e l'incidenza del costo della manodopera impegnata per la sua realizzazione.

Il DURC di congruità

L'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applichino contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori

La congruità mira a tutelare le imprese virtuose. Permette di evitare la concorrenza sleale e di prevenire conseguenze patrimoniali e procedurali per la filiera, attualmente non coperte dalla sola presenza di un Durc on line positivo.

Le modifiche del Decreto Semplificazioni

La legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), all'art. 8, denominato “Altre disposizioni urgenti in materia di Contratti pubblici”, comma 10-bis, riporta espressamente: “Al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è aggiunto quello relativo alla Congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di cui al periodo precedente”.

La disposizione riguarda i contratti pubblici e demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'Istituto della Congruità

In data 10 settembre 2020 le Parti sociali nazionali hanno siglato un Accordo (di accoglimento dell'Avviso comune, integrato e modificato, del 28 ottobre 2010), da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le Parti sociali nazionali concordano sulla necessità che l'Istituto della Congruità sia accompagnato, a livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 9803/2020.

Le parti sociali nazionali chiedono che sia introdotta una norma in base alla quale l'incidenza minima della manodopera di cui alla Tabella_ A sotto riportata non dovrà essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza) e che sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

Fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le Parti concordano che nella Tabella_A, relativa agli indici minimi di congruità siano riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa.

Gli indici di congruità

Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera costituiscono percentuali minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi.

Tabella A

Le Parti sociali nazionali, in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di Costruzioni, concordano che tali indici siano oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021. Entro il 31 maggio 2021 prevedono che venga effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da parte delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo.

Le Parti sociali nazionali propongono che la sperimentazione coinvolga esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati ed i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020.

Per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nella Tabella A, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a €70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

Le Parti sociali nazionali rendono noto che i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti.

L'attestazione di Congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere.

È fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. Laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazioni delle varianti apportate. L'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa. Nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento.

Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo nell'ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa.

Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione.

Dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata. L'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa nella banca dati delle imprese irregolari (BNI). La materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Ad oggi, nelle zone del terremoto (Ancona Ascoli Piceno L'aquila Macerata Perugia Rieti Teramo Terni Pescara Abruzzo Lazio) la congruità è già attiva. L'ordinanza commissariale straordinaria n. 58/2018 ha recepito l'accordo del 7 febbraio del 2018 ed ha approvato l'elenco prezzi elaborato dal gruppo tecnico, oltre alle modalità applicative del DURC di congruità. Il calcolo del costo e dell'incidenza della manodopera è eseguito in occasione della presentazione del progetto, degli stati di avanzamento e del saldo finale. Esso certifica anche la manodopera per le imprese subappaltatrici o per i lavoratori autonomi che non applicano il Ccnl edile.

Ai fini del rilascio del Durc di congruità l'impresa deve:

  • aver utilizzato manodopera edile;
  • aver presentato le denunce e effettuato i versamenti;
  • aver utilizzato manodopera congrua.

I dati necessari

I dati del cantiere: la descrizione, la geolocalizzazione, il committente (pubblico/privato), il tipo di lavoro (appalto/subappalto/in proprio), il nominativo ed il codice fiscale dell'appaltatore (solo per imprese in subappalto), il valore complessivo di aggiudicazione dell'opera, il valore dei lavori edili, la data di inizio e di fine (presunta) lavori.

In caso di utilizzo di subappalti: le opere subappaltate, il valore delle opere subappaltate, il nominativo delle imprese subappaltatrici, la data di inizio e di fine lavori.

In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci o collaboratori familiari: il nominativo ed il codice fiscale di ciascun lavoratore non dipendente, la  tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore), il cantiere di attività, il numero ore lavorate (massimo 173 mensili).

Le ore lavorative e le festività attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.

Conoscere questi aspetti può consentire alle imprese di non farsi trovare impreparate e di poter valutare in itinere se possono ritenersi congrue oppure no. Risulta un ausilio il badge di cantiere, il contatore di congruità e l'automatismo della notifica preliminare.  Mediante lo strumento informatico del contatore di congruità sarà possibile per l'Impresa prevedere il rischio e mettere tempestivamente in atto azioni correttive. Essa potrà calcolare il costo del lavoro dichiarato ed il costo del lavoro teorico, dopodiché procedere con l'analisi degli scostamenti, per il proprio lavoro e per tutti i propri subappaltatori, anche a tutela della Responsabilità solidale.

Per la definizione delle relative modalità di attuazione risulteranno essenziali i chiarimenti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sopra menzionato.

A cura di Giada Mazzanti



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