Il nuovo Codice di Prevenzione incendi: in Gazzetta la revisione del D.M. 3 agosto 2015 e la nuova Regola tecnica orizzontale

04/11/2019

Sul supplemento n. 41 alla Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019 recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1 39»”.

È stata, interamente, riscritta la Regola tecnica orizzontale e, quindi, l’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015 che è già entrato in vigore l’1 novembre scrorso. In pratica, con le modifiche ontrodotte nel nuovo allegato I, è stata modificata la sezione comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice stesso ma è stato, anche, aggiornato il capitolo relativo ai “metodi”.

Sono state, contestualmente, introdotte alcune correzioni alle prime tre norme verticali cosiddette “traversali” vale a dire quelle dedicate alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori. Sono state introdotte importanti modifiche alle seguenti sezioni:

  • Sezione G - Generalità;
  • Sezione S - Strategia antincendio;
  • Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente
  • ai seguenti capitoli:
    • V.1 (Aree a rischio specifico);
    • V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
    • V.3 (Vani degli ascensori);
  • Sezione M - Metodi.

Ovviamente, il nuovo Decreto incide sia sulla progettazione che sulla realizzazione degli impinati antincendio delle 42 attività per le quai deve essere utilizzato, obbligatoriamente, il Decreto 3 agosto 2015. Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni con l’introduzione, tra l’altro di:

  • gestione della folla;
  • crowd management;
  • sovraffollamento localizzato;
  • crowd crush.

Ampiamente modificate, anche, le norme relative alla progettazione delle vie d'esodo con la possibilità, in certi casi, di avere i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie di esodo; generalizzato, poi, l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti.

Sono stati inoltre modificati i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo e sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano la progettazione di scale e marciapiedi mobili d'esodo.Nuova la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne.

In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Decreto 18 ottobre 2019