Illuminazione nei comuni: In un Comunicato dell’ANAC le indicazioni per gli affidamenti

13/10/2016

A seguito di numerose segnalazioni ricevute in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da  parte di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo, I Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha predisposto il Comunicato 14 settembre 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”. In particolare, è stato segnalato all’ANAC che, nonostante  l’orientamento espresso sulla questione dall’Autorità con la Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012, diverse Amministrazioni  comunali hanno proceduto, ovvero stanno procedendo, all’affidamento ad Enel  Sole S.r.l.  del servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti  di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs.  163/06 (odierno art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), nell’ambito di accordi bonari volti al riscatto degli impianti di proprietà della stessa Enel  Sole S.r.l. Inoltre, si registra un ampio ricorso, da  parte dei Comuni, alla procedura di Project  Financing per l’affidamento del servizio predetto spesso non conforme alla  disciplina in materia.

Il Presidente Cantone, nel comunicato, precisa, poi, che, come rilevato nel corso di un’indagine conoscitiva, Enel Sole gestisce, mediante proroghe di fatto, il servizio di pubblica illuminazione in molti Enti locali, per le difficoltà delle Amministrazioni  comunali a gestire l’acquisizione degli impianti, che risultano in buona parte ancora  di proprietà della stessa Enel Sole. Nello stesso comunicato viene, poi, ribadito, così come  già espresso con la deliberazione dell’Autorità n. 110 citata, che “Tali procedure negoziate senza bando,  (nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come nel nuovo codice degli appalti e  concessioni D.lgs. 50/2016) assumono  carattere  eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente  previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia; […]” e che  permane “l'obbligo in generale di porre  in gara la gestione del servizio di pubblica  illuminazione alla  cessazione della Convenzione”.
E sempre nel comunicato è aggiunto che le circostanze che Enel Sole sia proprietaria  di parte degli  impianti e che si configuri un potenziale risparmio  economico nell’adesione alle proposte della stessa Enel Sole non possono  giustificare tale modalità di affidamento diretto del servizio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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