In attesa del condono, interventi edilizi possibili

07/09/2015

Nell'attesa che l'amministrazione si esprima sulla richiesta di condono, non solo è lecito proseguire i lavori ma è anche possibile compiere nuovi abusi.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3943 con la quale la Sez. Sesta del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva dato ragione ad un Comune per aver rigettato un'istanza di condono in quanto, dopo i dovuti accertamenti, era stata appurata la sussistenza di uno stato di fatto diverso da quello riferito nella richiesta di sanatoria, conseguente all'esecuzione di ulteriori opere successive.

Il fatto
La questione trae le sue origini da una istanza di sanatoria presentata nel 1995 che è stata rigettata dall'amministrazione nel 2011 in quanto, in esito agli accertamenti istruttori disposti, era stata appurata la sussistenza di uno stato di fatto diverso da quello riferito nell'istanza, conseguente all'esecuzione di ulteriori opere abusive che avrebbero determinato un "radicale stravolgimento del fabbricato oggetto del condono". Per tale motivo, l'amministrazione ha disposto la demolizione dei manufatti oggetto dell'istanza.

E' stato, quindi, proposto ricorso al Consiglio di Stato, adducendo, in particolare, le seguenti motivazioni:
  1. le singole opere realizzate non avrebbero avuto la rilevanza indicata nella sentenza impugnata e non avrebbero realizzato alcun aumento di volumetria;
  2. nessuna norma di legge vieta la realizzazione di interventi successivamente alla proposizione della domanda di condono.

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) "decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità" le opere oggetto della domanda. A tal fine, prosegue la norma, l'interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione".

La suddetta norma autorizza esclusivamente la realizzazione di lavori di completamento con assunzione del rischio da parte di chi li effettua, nel caso di rigetto della domanda di condono. Nel caso di specie, invece, il soggetto che ha presentato la domanda di condono ha realizzato interventi non di rifinitura ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria.

La Sez. Sesta del CdS ha ammesso che "in mancanza di una espressa norma di divieto, la realizzazione di detti interventi non può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo verificare se essi hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono impedendo all'amministrazione di valutare, per la diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono".

Dunque, le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono possono condurre al rigetto della domanda stessa ovvero all'applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata “autonoma” abusività.

Nel caso in esame, è stato appurato che gli interventi successivi, singolarmente considerati, non hanno inciso in maniera così radicale sugli immobili oggetto delle domande di condono tanto da rendere oggettivamente impossibile il loro esame. Tali interventi, per la loro autonoma identificazione, non risulta che possano impedire una valutazione di quelli originariamente oggetto della domanda di condono. Per questo motivo, il CdS ha disposto che L'amministrazione comunale dovrà da un lato, verificare se sussistono i presupposti per il condono delle opere "originariamente" realizzate, dall'altro, accertare la natura degli interventi successivi posti in essere dagli appellanti ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge.

A cura di Ilenia Cicirello
   


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