Ingegneri e Architetti, da Inarcassa il Nuovo Statuto e il Regolamento Generale di Previdenza

19/12/2012

Dopo lo stress test voluto dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, e superato con successo, con il comunicato del 19 novembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è stata approvata la Riforma Previdenziale di per Ingegneri e Architetti. Inarcassa ha, dunque, reso disponibili il Regolamento di Previdenza 2012, deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 29-30 novembre 2012 e contestualmente ha pubblicato anche il nuovo Statuto, deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 23 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Ricordiamo che la riforma, che segna il passaggio al metodo contributivo e la sostenibilità a 50 anni, è stata voluta per riconosce previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale, e per coniugare l'equilibrio economico e finanziario della Cassa.

Misura del contributo soggettivo
A decorrere dall'1 gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata al testo della riforma.


A decorrere dal'1 gennaio 2013, l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata al regolamento. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

Misura del contributo integrativo
Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata al regolamento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.


Contributo di solidarietà
A decorrere dall'1 gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.
Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima.

Pensione contributiva A decorrere dall'1 gennaio 2013, con alcune eccezioni previste dal regolamento, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 del Regolamento - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.

I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all'anno di riferimento 2001;
b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all'assistenza di cui all'art. 4 comma 1;
d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell'art. 26;
e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.

Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari:
- al 5% composto annuo fino all'anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.

Pensione di vecchiaia unificata
Dall'1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.
A decorrere dall'1 gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come dalla tabella I allegata al Regolamento, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.


A cura di Gabriele Bivona


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