Iva per cassa: Il decreto e la relazione del Ministero

22/10/2012

Sul sito del dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa le disposizioni attuative per la liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa.
Con il nuovo decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, viene data attuazione alle disposizioni che l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita 1"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa; viene, di fatto, ampliata la platea dei contribuenti che possono fruire del regime dell'Iva per cassa, prevedendo l'esercizio dell'opzione per le imprese con volume d'affari non superiore a due milioni di euro (l'attuale soglia, in riferimento alle previsioni del Dl 185/2008 è di 200mila euro).

Con il regime dell'Iva per cassa viene posticipata l'esigibilità dell'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Inoltre, per chi lo adotta, è previsto il rinvio della detraibilità dell'imposta sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, invece, possono detrarre l'Iva sui predetti beni già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
L'imposta diviene comunque esigibile a un anno dall'operazione, salvo l'avvio di procedure concorsuali nei confronti del cessionario o committente prima del decorso di quel termine. Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l'opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dall'1 dicembre 2012.

Con l'articolo 2 del decreto in argomento vengono definite le seguenti disposizioni escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:
  • le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
  • le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
  • le operazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'articolo 4 vengono dettate le disposzioni relative agli adempimenti e viene precisato che le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa", con l'indicazione della relativa norma istitutiva. L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Con l'articolo 7 viene previsto che, qualora il volume d'affari superi, nel corso dell'anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
L'uscita dal regime può avvenire anche in caso di revoca da parte del soggetto passivo.
In questi casi, per evitare la presenza di due regimi di liquidazione dell'imposta, il decreto attuativo ha previsto che, nella liquidazione dell'ultimo mese in cui è stata applicata l'Iva per cassa, venga computata a debito l'imposta relativa alle operazioni non ancora incassate.

A cura di Gabriele Bivona


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