L'INTERVENTO DI ALCUNE REGIONI

21/06/2006

Anche le Regioni intervengono nella telenovela del Codice Si, Codice No.
Le Regioni vogliono intervenire nelle modifiche che il Governo vuole predisporre al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Le Regioni Lazio ed Emilia Romagna hanno chiesto al Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro di trovare il sistema per far slittare l'entrata in vigore, prevista per l'1 luglio prossimo, al fine di permettere un confronto tra il Governo e le Regioni.
Le due regioni, per mezzo di una nota congiunta indirizzata al Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, a firma d Bruno Astorre, Assessore ai Lavori Pubblici della regione della Regione Lazio edi Luigi Gilli, Assessore della programmazione e sviluppo territoriale dell’Emilia Romagna, hanno sottolineato che "il nuovo Codice mette in duscussione la sopravvivenza delle leggi e dei regolamenti regionali in materia. Sono a rischio quelle norme introdotte in ambito locale per semplificare e rendere flessibili le procedure per gli appalti pubblici. Si rende, quindi, vano l’obiettivo di ridurre i tempi, tecnici e burocratici, per terminare le opere".

Qualche giorno addietro, anche l’assessore ai Lavori Pubblici della regione Veneto, Massimo Giorgetti, aveva annunciato che la Regione Veneto avrebbe ricorso alla Corte costituzionale contro l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Le Regioni hanno chiaro, infatti che, così come disposti dall'articolo 4 del Codice stesso, possono esercitare la potestà normativa nelle materie oggetto del codice dei contratti nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del codice, in particolare, in tema di:
  • programmazione di lavori pubblici;
  • approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
  • organizzazione amministrativa;
  • compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
  • sicurezza del lavoro.
Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione:
  • alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
  • alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
  • ai criteri di aggiudicazione;
  • al subappalto;
  • ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
  • alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
  • al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
  • i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
  • i contratti nel settore della difesa;
  • i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

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Documenti Allegati

Codice 12/04 .pdf

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