L'articolo 34 del Codice Appalti: l'Università nelle gare di progettazione

03/08/2010

Confronto serrato tra professionisti e università in occasione dell'audizione presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Gli architetti, e tutto il mondo delle professioni, sono stati chiari: "Giù le mani dal mercato della progettazione".

In sede di audizione presso l'Autorità di Vigilanza, lo scorso 7 luglio, il messaggio dei professionisti è stato forte ed inequivocabile. L'audizione trattava la eventuale interpretazione estensiva dell'art.34 del Codice dei Contratti Pubblici, e per essa la possibilità di partecipazione delle Università e Istituti similari alle gare di progettazione. La questione si è subito dimostrata incandescente per le posizioni espresse. Le argomentazioni a sostegno della tesi sulla "tassatività" dell'elenco degli operatori economici di cui all'art.34 del Codice, espressa dal nostro Consiglio Nazionale, sono state articolate nel corposo documento consegnato all'Autorità e argomentato in sede di audizione dal Consigliere Nazionale delegato Paolo Pisciotta. La sintesi della posizione del Consiglio Nazionale, derivata dal confronto consiliare e assorbente dei contributi offerti dalla Delegazione Consultiva su base regionale e dalla rete ordinistica, è stata affidata al Dipartimento - Concorsi e Lavori Pubblici.

Il documento è stato elaborato con la collaborazione del gruppo di lavoro costituito dai colleghi Massimiliano Alì, Marina Bruno, Fabio Foti, Massimo Gai, Enzo Renon, Luigi Scrima, coordinati dal Consigleire Nazionale Paolo Pisciotta, che ha registrato inoltre la partecipazione anche di ITACA, rappresentata dal membro delegato dal CNAPPC Enzo Puglielli, le cui argomentazioni politiche sono state sostenute dalla consulenza giuridico/amministrativa dell'avv. Antonio Leozappa. E' stato da subito evidente il timore che un eventuale pronunciamento dell'Autorità potesse aprire il mercato dei servizi di architettura ed ingegneria anche agli Atenei, con gravi rischi per i professionisti in un momento di grave crisi del mercato professionale.

È stato anche sottolineato che una eventuale, ma non auspicata, rivisitazione interpretativa dell'art.34 in senso estensivo da parte dell'Autorità, certamente questa non potrà investire anche gli artt. 90 e 91 del Codice, in cui si elencano, in maniera tassativa, i soggetti abilitati a svolgere i servizi di architettura ed ingegneria. Tale riserva metterebbe al riparo i professionisti dalla malaugurata ipotesi che gli Atenei possano invadere e "monopolizzare" il mercato delle progettazioni con tutto il loro portato economico, organizzativo e strumentale. Infine, a sottolineare la fermezza degli architetti nel difendere l'articolato legislativo e normativo in materia di erogazione di servizi di architettura e ingegneria, in sede di audizione, è stata richiamata l'attenzione dell'Autorità e dei presenti che nell'ipotesi, per noi remota, in cui dovesse evincersi un conflitto tra normativa comunitaria e normativa nazionale, non potrebbe essere certamente l'Autorità a dover dare delle interpretazioni, ma dovrebbe essere il legislatore a dirimere tale questione, cosa che d'altronde ha già fatto quando, a seguito procedura di infrazione aperta dalla Comunità Europea proprio sul carattere "restrittivo" dell'art.34, ha emanato, nel novembre 2008, il "terzo correttivo" in cui ha allargato l'elenco degli operatori economici ad altri soggetti, riconoscendo a questi esplicita "capacità giuridica", intervento legislativo che ha definitivamente chiusa detta procedura di infrazione. Si è tutti consapevoli che la battaglia non è conclusa e per questo il Consiglio Nazionale continuerà ad attivare tutte quelle azioni politico/giuridiche necessari a difendere gli interessi generali della collettività e tutelare i diritti della categoria.

Fonte: CNAPPC

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