L'interdittiva come misura anticipata a protezione degli appalti

26/06/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il Comunicato 27 maggio 2015 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ad oggetto "Inserimento nel casellario informatico, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'annotazione relativa al commissariamento di un operatore economico, di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, della preventiva annotazione relativa all'avvio del procedimento per la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva".

Nel comunicato viene precisato che l'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell'attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.
L'annotazione è inserita nel casellario informatico in esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicità notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione dei contratti in essere.

Il Presidente dell'ANAC precisa che circa la necessità di assicurare la più ampia pubblicità alla informazione antimafia interdittiva, attraverso l'iscrizione della relativa annotazione nel casellario informatico, allo stesso modo appare ineludibile l'obbligo per l'Autorità di integrare detta annotazione, nei confronti dell'operatore economico interdetto, con la notizia dell'adozione del provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentirà di dare maggiore diffusione al provvedimento di commissariamento, già pubblicato sul sito web della prefettura e, soprattutto di assicurare la sua conoscibilità ai soggetti maggiormente interessati, vale a dire alle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici e a tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 207/2010.

Per ultimo il Presidente Cantone ritiene necessario, al fine di non pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti, una volta avviata la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, e nelle more che sia adottata dal prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell'operatore economico appaltatore e nel comunicato viene precisato che l'Autorità ha il dovere di iscrivere nel casellario non solo l'annotazione del provvedimento prefettizio di commissariamento dell'operatore economico, già interdetto, ma anche quella che rende pubblico l'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10.

In tal senso, si comunica che la relativa informativa del Prefetto, così come il provvedimento di commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l., sarà prontamente annotata nel casellario informatico.

A cura di arch. Paolo Oreto -


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