LA CAMERA APPROVA IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL ANTICRISI

29/07/2009

La Camera, con 285 voti a favore e 250 voti contrari, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali che adesso passerà all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Numerose sono le novità rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 dell'1 luglio 2009. Evidenziamo di seguito una sintesi delle novità in ambito fiscale, elaborata da Fisco Oggi.

Maglie più strette per le compensazioni Iva (articolo 10)
Con l'articolo 10 diventano più rigorosi i controlli finalizzati a contrastare le compensazioni illecite. È introdotta, infatti, una procedura preventiva di verifica a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro annui. Con le nuove regole il recupero dell'imposta eccedente potrà essere effettuata soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Nel contempo, la dichiarazione Iva si sgancia da Unico e può essere presentata dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Niente definizione agevolata, inoltre, per chi recupera crediti inesistenti. La sanzione prevista è del 100%, fino a un massimo del 200% delle somme scontate indebitamente e nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro. È stato portato, infine, a 15mila euro il tetto oltre il quale per fruire della compensazione occorre che un intermediario autorizzato all'invio delle dichiarazioni telematiche apponga il visto di conformità.

Più garanzie e meno costi per il conto in banca (articolo 2)
L'articolo 2 rivede i rapporti tra banca e utente a favore di quest'ultimo. Il primo comma, innanzitutto, stabilisce che la data di valuta e di disponibilità, per l'intestatario di bonifici e assegni circolari, non potrà superare, a partire dal 1° gennaio 2010, il giorno successivo a quello di versamento; tre, invece, i giorni da calcolare per gli assegni bancari. A tutela del risparmiatore anche il comma 2. La commissione omnicomprensiva per il massimo scoperto non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Più garanzie, infine, per la surrogazione dei mutui (comma 3), che dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria, altrimenti il cliente avrà diritto a un risarcimento pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Tremonti-ter, buone nuove per le imprese che investono (articolo 5)
La manovra punta sulle imprese per il rilancio dell'economia e, con la cosiddetta "Tremonti-ter", introduce agevolazioni a favore delle aziende che investono in determinate tipologie di beni strumentali. L'articolo 5 esclude dal reddito di impresa il 50% delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, per l'acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Lo sconto sarà fruibile dal saldo delle imposte 2009, in pagamento a giugno 2010. Attenzione però, il bonus è revocato in caso di cessione del bene o di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto, o - prescindendo dall'intervallo trascorso - se il bene è venduto a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Nella versione emendata del decreto, arriva anche il semaforo verde per una misura di incentivo alla patrimonializzazione delle società di capitali o di persone da parte delle persone fisiche. La norma riconosce, infatti, per un rendimento presunto del 3% annuo, l'esclusione dall'imposizione fiscale. L'agevolazione avrà durata di cinque anni e sarà valida per i conferimenti avvenuti entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Via libera alla regolarizzazione di colf e badanti (articolo 1-ter)
Sanatoria per colf e badanti che, alla data del 30 giugno, lavoravano da almeno tre mesi presso la famiglia che ne richiede la regolarizzazione. Il datore di lavoro, insieme alla dichiarazione di emersione - da presentare dal 1° al 30 settembre 2009 - deve versare un contributo forfetario di 500 euro. Esclusivamente per i collaboratori domestici, la norma prevede una soglia di reddito non inferiore a 20mila euro annui per le famiglie con un solo componente percettore di reddito e 25mila per i nuclei composti da più soggetti conviventi percettori di reddito. Le badanti, inoltre, non devono essere necessariamente assunte dalla persona che assistono, ma il rapporto di lavoro può essere stipulato anche da un familiare non convivente del soggetto non autosufficiente.

Iva anche a rate per l'adeguamento agli studi di settore (articolo 15, comma 6)
I contribuenti che svolgono attività economiche rientranti negli studi di settore potranno versare l'Iva da adeguamento a rate, secondo le stesse modalità delle imposte sui redditi. La norma è entrata in vigore già dai pagamenti in scadenza lo scorso 6 luglio. Chi opta per la rateazione, quindi, può versare l'importo dovuto entro il 16 di ciascun mese fino a novembre, maggiorato con i relativi interessi.

Una riscossione sempre più forte (articolo 15)
Numerose le misure in ambito riscossione. Si va dalla piena validità attribuita alla firma digitale sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione delle Agenzie fiscali, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e su quelli in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ai nuovi termini per la notifica della cartella di pagamento. Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 31 ottobre 2009, infatti, ai fini del diritto al discarico per inesigibilità, la cartella dovrà essere notificata entro il nono mese successivo, non più entro il quinto. E ancora, ritenuta del 20% in caso di pagamento effettuato tramite pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.
Ampio spazio anche alle novità in materia contributiva. Dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche dovranno fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria i dati in loro possesso funzionali ai controlli sulle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate. Sono previste, inoltre, nuove regole sulla comunicazione dei dati reddituali da parte dei percettori di tali prestazioni. Agenzia delle Entrate e Inps potranno scambiare informazioni reciproche sulle violazioni contributive e tributarie. Le modalità di trasmissione saranno stabilite all'interno della convezione, stipulata dai due enti, prevista dall'articolo 83 del Dl 112/2008, sullo scambio di dati finalizzato all'attuazione di specifici controlli.

Pacchetto-lavoro (articoli 1 e 1-bis)
Molteplici gli strumenti varati a sostegno dei lavoratori. Tra questi, la possibilità per chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale autonoma ed è in cassa integrazione di chiedere il trattamento spettante in un'unica soluzione per avviare la nuova attività. I lavoratori in cassa integrazione, inoltre, potranno essere inseriti dalla stessa impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione. Sono istituiti fondi ad hoc per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. E ancora rafforzamento in vista per i contratti di solidarietà, il cui trattamento economico viene aumentato del 20% (passa, infatti, dal 60% all'80% dello stipendio). Previste, infine, disposizioni sugli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

Lotta ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali (articoli 12 e 13)
Nuovi strumenti per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale. Si inverte l'onere della prova per le attività e gli investimenti realizzati nei cosiddetti paradisi fiscali che si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Lotta serrata anche agli arbitraggi fiscali. Il decreto dispone che l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento (con particolare riferimento a operazioni infragruppo) deve essere subordinato a una verifica di effettività sostanziale. Novità anche per le Cfc, per cui la disapplicazione della disciplina antielusiva può avvenire solo se il soggetto residente in Italia dimostri l'effettivo radicamento economico della società estera controlla nello Stato in cui ha sede. Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, in particolare, il collegamento con il tessuto economico è dimostrato quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi derivano dal mercato in cui è insediata la società. Infine, il decreto stabilisce alcuni casi specifici in cui non si può disapplicare la disciplina Cfc. Per rafforzare il contrasto alle frodi internazionali, è prevista la creazione di una task force speciale tra agenzia delle Entrate e Guardia di finanza.

"Scudo fiscale" (articolo 13-bis)
Sì alla possibilità di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali possedute all'estero. Il rimpatrio è previsto per le attività localizzate in Paese extraUe, per quelle, invece, detenute in un Paese Ue o dello See (Spazio economico europeo) che ha sottoscritto con l'Italia la convezione sullo scambio di informazioni fiscali, si può optare tra il rimpatrio o la regolarizzazione, continuando in questo caso a mantenere i propri capitali all'estero.
Chi sceglie di regolarizzare o rimpatriare dovrà, tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010,presentare a un intermediario una dichiarazione riservata e pagare un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali con aliquota pari al 50% applicata al rendimento presunto del 2% annuo per un periodo di cinque anni. La norma si applica sui capitali posseduti almeno al 31 dicembre 2008. Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni amministrative per chi non dichiara i redditi posseduti fuori dell'Italia. Lo "scudo fiscale" sarà attuato secondo le regole del Dl 350/2001 che contiene la precedente disciplina in materia. E' comunque previsto un provvedimento delle Entrate che definirà in dettaglio la procedura.

Lotta all'evasione: accesso ai dati di Banca d'Italia, Consob e Isvap (articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies)
Si aprono le porte della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap agli ispettori del fisco. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, infatti, potranno richiedere alle Authority, nell'ambito della lotta all'evasione, dati di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, anche in deroga a specifiche norme di legge. La richiesta deve essere autorizzata dal direttore centrale Accertamento o dai direttori regionali dell'agenzia delle Entrate o dai comandanti regionali della Gdf e deve osservare le modalità concordate tra Mef e l'Authority interessata.

Misure cautelari ad ampio raggio (articolo 15, commi da 8-bis a 8-quater )
L'agenzia delle Entrate, durante l'attività di accertamento, potrà richiedere informazioni e documenti a categorie di imprese che svolgono attività legate alla finanza e al credito anche per richiedere l'iscrizione di ipoteca e l'applicazione del sequestro conservativo, per non perdere la garanzia del credito da parte del contribuente oggetto di sanzioni fiscali. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria pure in altri casi di applicazione del sequestro conservativo e dell'ipoteca. Infine, in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dell'accertamento di maggiori tributi, l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo mantengono la loro validità in favore dell'agente di riscossione, che potrà agire sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in materia (Dpr 602/1973).

Porno-tax (articolo 11-quater)
Il decreto, ai fini dell'attuazione della disciplina relativa all'addizionale sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (introdotta dalla legge 266/2005), prevede la possibilità di accordi tra agenzia delle Entrate, dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo del Mibac, dipartimento per le Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le maggiori entrate andranno al ministero dei Beni culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

La tassa aurea (articolo 14 )
Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla disponibilità di metalli preziosi non industriali da parte di società ed enti sono tassate separatamente dall'imponibile complessivo. Su di esse viene applicata un'imposta sostitutiva del 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. La misura si applica anche sulla disponibilità in oro della Banca d'Italia previo parere "non ostativo" della Banca centrale europea.

Il Pra segnala i pluri-intestatari (articolo 15, comma 8-octies)
Segnalazione in arrivo per le persone fisiche che possiedono dieci o più veicoli. Gli uffici del Pubblico registro automobilistico saranno tenuti a indicare i nominativi all'agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

Giochi sotto osservazione (articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies e 8-quaterdecies)
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni per il monitoraggio delle attività o degli adempimenti relativi all'esercizio dei giochi pubblici.
Gli uffici dell'Aams, inoltre, possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie attività amministrative e tributarie, degli stessi poteri di accertamento e di ispezione riconosciuti agli uffici delle Entrate in materia di controlli Iva.
Il decreto, infine, affina gli strumenti per identificare, nell'ambito dell'attività di accertamento e dei controlli sul prelievo erariale unico, chi commette delle violazioni e offre la possibilità all'Aams, tramite la stipula di un'apposita convezione, di delegare i controlli in materia di Preu alla Siae.

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Ddl.pdf