Le indagini sull’esistente secondo le Nuove NTC2018: un tipico pasticcio all’italiana

di Giacomo Mecatti - 23/03/2018

L’entrata in vigore delle Nuove NTC non poteva non creare scompiglio e dubbi: del resto una norma con una gestazione così lunga e controversa, poi alla fine frettolosamente licenziata e lasciata orfana della Circolare, che già in passato su aspetti fondamentali come quelli del Capitolo 8 (Edifici esistenti) aveva di fatto “sostituito” la norma, non poteva far presagire molto di buono.

Sorvoliamo il giudizio sulla norma e sulla sua “forzata” applicazione senza attendere la pubblicazione della Circolare (che era stata anche oggetto da parte di varie istituzioni - Federazione Ordini degli Ingegneri delle Marche, Federazione Toscana, Federazione Umbria, Consulta Lombardia e Federazione interregionale Piemonte e Val D’Aosta - di espressa richiesta di proroga dell’entrata in vigore): il tempo ci dirà se le scelte fatte sono effettivamente applicabili, come e con quali risultati (si pensi alla richiesta di miglioramento col raggiungimento almeno del 60% tra «azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione»)... sicuramente invece di grande interesse rimane quanto indicato sempre dal Cap. 8 (collegato al cap.11) in cui si introduce, senza alcun precedente col passato e con le effettive esigenze di conoscenza del costruito esistente, l’obbligo di prelievo dei provini (carotaggi) da parte di Laboratori autorizzati, come se ciò garantisse d’emblée (ma forse non è proprio così o non esiste questo nesso) una maggior sicurezza per i risultati delle prove o per la verifica sulla costruzione.

Grandi dubbi erano stati anche mossi – in vero non ascoltati in sede di redazione finale – sull’attribuire ai Laboratori una competenza oltre quella che dà loro lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Arriva oggi – in extremis – un chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che fa una prima puntualizzazione (ma dovremmo poi riflettere sul fatto che il primo giorno la norma già necessita di chiarimenti) in cui si specifica come: «tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC».

Più avanti la nota del Consiglio chiarisce come: «In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC». Questo ultimo chiarimento evidenzia come la norma purtroppo abbia chiesto sicuramente male e più di quanto in realtà forse non aveva neanche necessità di essere specificato.

A cura di Ing. Giacomo Mecatti



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