Legge di Bilancio 2019 e Regime forfetario: i requisiti per professionisti e partite IVA

03/01/2019

Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio nel 2019 cambiano regole e requisiti per accedere al regime forfetario per professionisti e partite iva.

Nell'attesa di una vera e propria "flat tax", la Legge n. 145/2018 (Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302 -S.O. n. 62) ha previsto alcune modifiche alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) che estendono la possibilità di accedere al nuovo regime forfetario anche a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i professionisti: come funziona?

Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, riservato a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up).

Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2019.

Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i professionisti: quali sono i requisiti?

Come già detto, il primo requisito riguarda il fatturato dell'anno precedente che non deve superare i 65.000 euro (o in alternativa la previsione di non superare questa soglia nel nuovo anno fiscale). La nuova Legge di Bilancio, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, prevede che:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo Regime Forfetario 2019 per i professionisti: chi non può avvalersi?

Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Legge n. 145/2018