Legge di Stabilità 2016: le misure fiscali per le Costruzioni

30/10/2015

Legge di Stabilità per il 2016 alle battute finali. E' tornato, infatti, a Palazzo Madama il testo del disegno di legge n. 2111, dopo essere stato controfirmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il provvedimento era stato incardinato in Commissione Bilancio ed è stato già fissato per sabato 7 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Riportiamo, di seguito, alcune delle disposizioni più interessanti contenute nel provvedimento.

Con l'articolo 4, commi 1-5, viene prevista l'eliminazione della TASI sulla casa adibita ad "abitazione principale" del contribuente che, pertanto, dall'1 gennaio 2016, non sconterà più alcun prelievo locale di carattere patrimoniale (né IMU né TASI).

Con l'articolo 4, comma 4, viene previsto che, dal 2016, l'aliquota base della TASI, applicata ai cd. "beni merce" delle imprese edili ("fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati") sia fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla.

Con l'articolo 4, commi 9-12, al fine di alleviare il carico impositivo per le imprese, è prevista l'eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. "macchinari imbullonati") dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU. Ciò al fine di escludere l'incidenza di tali macchinari dal valore degli immobili d'impresa, su cui applicare la suddetta imposta.

Con l'articolo 5, commi 1-4, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES (imposta sul reddito sulle società), dall'attuale 27,5% al 24,5% per il 2016 ed al 24% a decorrere dal 2017..

Con l'articolo 6, vengono prorogate per il 2016:
  • la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali;
  • la detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle "abitazioni principali" e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2);
  • la detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali (cd. 36%), che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, entro il limite massimo di 96.000 euro;
  • la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Con l'articolo 9, commi 1-6, vengono previste disposizioni in materia di scioglimento delle società, ivi comprese quelle non operative, mediante l'assegnazione o cessione agevolata degli immobili d'impresa ai soci (estromissione), e di trasformazione delle stesse in società semplici.

Con l'articolo 9, comma 9, viene rivista la disciplina IVA in tema di note di variazione, che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, consente, in particolare, al fornitore di un bene o al prestatore di un servizio, di recuperare anticipatamente l'IVA sui crediti non riscossi in caso di acquirente/committente sottoposto a procedure concorsuali.

Con l'articolo 12 , viene prevista la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 euro.

Con l'articolo 28, comma 7, viene previsto che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip.

Con l'articolo 33, comma 35, per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

Con l'articolo 45, commi 3-10, viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2014, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     


© Riproduzione riservata