Liguria: urbanistica, piano casa, il vice presidente della Regione Marylin Fusco risponde a Legambiente

09/12/2010

In relazione alle osservazioni di Legambiente sulle modifiche al Piano Casa approvate dalla Giunta Regionale in data 3.12.2010, espresse nel documento inviato via e-mail in data 6 dicembre u.s. si specifica quanto segue al fine di chiarire sotto il profilo tecnico-giuridico i contenuti e gli effetti delle disposizioni previste nel richiamato DDL.

Innanzitutto si sottolinea che l’emanazione della l.r. n. 49/2009 è avvenuta in attuazione degli impegni assunti a seguito della Intesa in data 1.4.2009 sottoscritta dal Governo e dalle Regioni per varare misure di contrasto alla crisi economica volte ad agevolare il riavvio dell’attività edilizia attraverso la regolamentazione da parte delle Regioni dei seguenti interventi edilizi:
  • 1. di ampliamento di edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti aventi volumetria non superiore a 1000 metri cubi, al contempo finalizzati a migliorare anche la loro qualità architettonica e/o energetica;
  • 2. di demolizione-ricostruzione con ampliamento fino al 35% dei volumi esistenti aventi finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica e comportanti utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale;
  • 3. la disciplina di tali interventi edilizi non può riferirsi ad edifici abusivi ed interessare immobili ubicati nei centri storici o in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
Pertanto i contenuti della disciplina regionale in argomento traggono fondamento dalla suddetta Intesa avente carattere contingente e straordinario, ed al contempo contraddistinta dalla previsione, in caso di mancata approvazione delle leggi regionali entro il termine di novanta giorni dalla sua sottoscrizione, dalla possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

E’ in questo quadro che vanno considerate le disposizioni introdotte dalla l.r. n. 49/2009 che, in relazione alle due tipologie di interventi edilizi sopraindicati, hanno regolato i presupposti, i limiti, le condizioni e le modalità procedurali nel rispetto dei quali possono essere assentiti tali interventi.

In particolare vale la pena ricordare che con tale legge sono stati disciplinati gli interventi edilizi:
  • 1. di ampliamento di costruzioni esistenti al 30 giugno 2009 aventi volumetria non superiore a 1000 metri cubi a totale o prevalente destinazione residenziale entro i limiti quantitativi stabiliti nell'articolo 3, comma 1, realizzabili in deroga soltanto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia, ma salvo il rispetto delle distanze dagli edifici in caso di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive contenute nella normativa di livello puntuale dello strumento urbanistico comunale e dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui alla l.r. n. 22/2007 e al Dpr n. 59/2009, con previsione peraltro nel successivo articolo 5 dei casi di esclusione della applicabilità di detti interventi di ampliamento in coerenza con le limitazioni ed i divieti stabiliti nella ridetta Intesa, ma con estensione del campo anche ad aree non soggette a regime di inedificabilità assoluta (es. aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreativa, ambiti territoriali soggetti a regimi normativi di massima tutela in base al vigente PTCP e ricadenti nei territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Parchi Regionali di Portofino, Portovenere e Montemarcello Magra);
  • 2. di demolizione-ricostruzione con incremento fino al 35% del volume esistente avente ad oggetto edifici definibili “incongrui” (in base agli elementi indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. c)) aventi destinazione sia residenziale (articolo 6), sia destinazione d'uso diversa (articolo 7), assentibili in deroga soltanto alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale ma, quindi, in ogni caso in conformità alle indicazioni del PTCP e di Piani di Bacino.
Ciò premesso, si dà atto che le disposizioni del Piano Casa hanno inevitabilmente una natura speciale e portata applicativa circoscritta agli edifici che, in base ai sopramenzionati presupposti dimensionali e di incongruità, possono usufruire delle relative misure di agevolazione nel rispetto dei tassativi presupposti e condizioni stabiliti nelle suddette disposizioni.

Con riferimento ai rilievi critici inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7 si fa presente che attraverso l’applicazione di tali disposizioni speciali - comportanti la possibile delocalizzazione di edifici oggettivamente ricadenti in situazioni di pericolosità sotto il profilo idraulico ed idrogeologico in base ai vigenti Piani di Bacino – è possibile traguardare in concreto il superamento di dette situazioni che, benché note da decenni e disciplinate dai piani di bacino sono ancora in essere.

Relativamente al tema degli abusi edilizi sulla costa si premette che la realtà ligure, fortunatamente, non è caratterizzata da fenomeni di abusivismo consistente in interi insediamenti abusivi e in lottizzazioni abusive in senso stretto realizzate in assenza di tutti gli standard urbanistici, bensì dalla presenza di abusi edilizi prevalentemente circoscritti a porzioni di fabbricati, e cioè consistenti in cambi d’uso di locali accessori, ampliamenti di singoli vani, difformità edilizie nell’esecuzione dei lavori.

Pertanto non corrisponde ai contenuti della legge n. 49 e della sua modifica approvata dalla Giunta Regionale venerdì 3 dicembre u.s., il giudizio di “premio dell’abusivismo generalizzato” e di sovvertimento “di ogni regola collettiva al servizio di interessi speculativi”, senza entrare nel merito degli apprezzamenti di natura politica espressi nel documento a riferimento.

Più specificamente tale legge regionale e la sua proposta di modifica, non “annulla la legislazione esistente in campo di urbanistica, difesa del suolo e patrimonio culturale”, bensì, come già in precedenza specificato, si dà carico:
  • 1. di mantenere un’ampia serie di casi in cui gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali sono a priori preclusi (vedasi articolo 5 e, in particolare, la nuova formulazione del relativo comma 1, lettera c));
  • 2. di sostituire la definizione di “edificio incongruo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) con quella di “edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale” al fine di ridurre i margini di discrezionalità dei Comuni e degli operatori nel riconoscere la sussistenza di tale presupposto fondamentale per la corretta applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di cui agli articoli 6 e 7, al contempo introducendo ex novo specifici limiti di tetto massimo della volumetria degli edifici esistenti suscettibili di detti interventi (articolo 6, comma 1: 2.000 metri cubi e articolo 7, comma 1: 10.000 metri cubi) al fine di evitare il rischio di applicazione nei confronti di edifici di grandi dimensioni ovvero di complessi edilizi che per la loro riqualificazione richiederebbero operazioni di organico riassetto urbanistico attraverso l’utilizzo degli ordinari strumenti attuativi;
  • 3. di definire il concetto di “sito”, introducendo la nuova lettera g) nel contesto dell’articolo 2, comma 1 recante le definizioni per l’applicazione della legge n. 49 mutuandola dalle indicazioni già fornite con la circolare regionale del 28 dicembre 2009, proprio al fine di evitare fenomeni di delocalizzazione delle volumetrie demolite in aree funzionali soltanto agli interessi privati dell’operatore (al riguardo si fa notare che ove la delocalizzazione avvenga al di fuori del sito l’approvazione del relativo intervento è soggetta a Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 59 della l.r.n. 36/1997 e s.m., supportata da adempimenti di pubblicità-partecipazione e dal coinvolgimento del Consiglio Comunale e della Provincia, salvi i casi in cui gli interventi di ricostruzione avvengano in attuazione della disciplina comunale sulla sostituzione edilizia già contenuta nel vigente strumento urbanistico);
  • 4. di introdurre nella nuova formulazione dell’articolo 7 concernente gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione diversa di quella residenziale sia il divieto di assentire il mutamento di destinazione d’uso in residenza, sia il divieto di successivo mutamento di destinazione d’uso per 20 anni degli immobili oggetto di tali operazioni, proprio al fine di evitare fenomeni di speculazione immobiliare attraverso l’applicazione del Piano Casa.
Infine si fa presente che, considerata l’operatività temporalmente circoscritta delle misure della legge Piano Casa proprio in ragione del suo carattere contingente e straordinario, non è esatto ipotizzare l’applicabilità delle relative disposizioni derogatorie (comunque circoscritte ai piani urbanistici di livello comunale e non a quelli territoriali di livello regionale o provinciale) nei confronti dei piani urbanistici futuri.

Con riferimento ai rilievi critici concernenti la prevista possibilità di ampliamento di manufatti esistenti destinati ad attività artigianali ed industriali di cui al nuovo articolo 3bis si fa presente che:
  • 1. il relativo campo di applicazione risulta circoscritto ai manufatti aventi le destinazioni produttive sopra indicate e che sono ubicati in aree aventi già attualmente destinazione urbanistica produttiva;
  • 2. la percentuale massima di ampliamento assentibile è contenuta nel 20% della volumetria esistente, con fissazione anche di un tetto massimo di incremento realizzabile pari a 1000 metri cubi in rapporto al fatto che i manufatti esistenti destinati ad attività produttive hanno di solito di dimensioni notevoli;
  • 3. gli interventi di ampliamento devono essere finalizzati allo sviluppo dell’attività produttiva con contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti ovvero al miglioramento degli ambienti di lavoro nonché al miglioramento dell’inserimento paesistico-ambientale delle costruzioni;
  • 4. l’attuatore degli interventi sopra indicati è obbligato a mantenere la destinazione d’uso dell’edificio ampliato per 20 anni mediante sottoscrizione di un atto d’obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di fine lavori, a garanzia dell’osservanza del vincolo in caso di successiva alienazione dell’edificio.
Per quanto concerne la prevista facoltà dei Comuni di assumere, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di modifica del Piano Casa, una deliberazione di indirizzo per l’applicazione di interventi di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7, si segnala che tale facoltà (peraltro già esercitata nel frattempo da alcuni Comuni) corrisponde all’esigenza di fornire agli uffici comunali ed agli operatori interessati elementi più certi per riconoscere la sussistenza delle condizioni specificate nella nuova formulazione dell’articolo 2, lettera c) che giustificano operazioni di riqualificazione, urbanistica, architettonica e/o ambientale.

In conclusione, alla luce degli elementi in precedenza illustrati che specificano i numerosi limiti quantitativi, qualitativi e prestazionali presenti nelle disposizioni di che trattasi a presidio dei valori del territorio ligure, appaiono non fondate le preoccupazioni espresse nel documento di Legambiente che paventano il passaggio ad una urbanistica volta a tutelare gli interessi privati, a scapito di quelli pubblici di tutela e riqualificazione del territorio e con rischi di consumo di aree libere a danno del verde, del paesaggio e dell’ambiente.

Infine, con riferimento alla critica di mancata introduzione nella legge Piano Casa di norme sia di semplificazione burocratica e sia di integrazione della disciplina edilizia con la normativa dell’efficienza energetica, si fa presente che tale obiettivo è già stato in buona parte assolto con l’emanazione della legge regionale n. 16/2008 e s.m., recante la “Disciplina dell’attività edilizia” in attuazione del DPR n. 380/2001 e s.m. (Testo Unico Edilizia), la quale contiene avanzate disposizioni di semplificazione edilizia in raccordo con la normativa di natura paesistica ed ambientale (ci si riferisce, in particolare, alle procedure semplificate per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili) disposizioni alle quali la l.r. n. 49/2009 nel relativo articolo 8 fa rinvio

fonte www.regione.liguria.it


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